Art. 84 
 
 
                  Prestiti dei fondi di risoluzione 
 
  1. Le risorse dei fondi di  risoluzione  possono  essere  integrate
attraverso  prestiti  contratti  con  meccanismi   di   finanziamento
istituiti in un altro Stato membro, quando: 
    a) i contribuiti ordinari non sono  sufficienti  a  sostenere  le
misure di cui all'articolo 79, comma 1; 
    b) i contributi straordinari non sono prontamente  disponibili  o
sufficienti; e 
    c) i prestiti e le altre forme di sostegno  finanziario  previsti
dall'articolo 78,  comma  1,  lettera  c),  non  sono  immediatamente
accessibili a condizioni ragionevoli. 
  2. I fondi di risoluzione possono concedere prestiti ai  meccanismi
per il finanziamento  della  risoluzione  stabiliti  in  altri  Stati
membri. L'ammontare del prestito e' commisurato alla percentuale  dei
depositi protetti delle banche aventi sede legale in Italia  e  delle
succursali  italiane  di  banche  extracomunitarie  sul  totale   dei
depositi  protetti  dai  meccanismi  di  finanziamento   partecipanti
all'accordo, salvo che tutti  i  partecipanti  non  abbiano  pattuito
diversamente. I prestiti concessi sono considerati fra  le  attivita'
del fondo stesso e vengono computati ai fini del  raggiungimento  del
livello-obiettivo di cui all'articolo 81, comma 1. 
  3. I prestiti indicati al  comma  2  sono  concessi  previo  parere
favorevole del Ministero dell'economia  e  delle  finanze.  Nei  casi
previsti  dall'articolo  80  il  prestito  e'  inoltre  soggetto   ad
autorizzazione della Banca d'Italia. 
  4. Il tasso d'interesse, il periodo di rimborso, nonche' gli  altri
termini contrattuali relativi ai prestiti  contratti  o  concessi  ai
sensi dei commi precedenti sono determinati nel  rispetto  di  quanto
previsto dall'articolo 106 della direttiva 2014/59/UE.