Art. 85 
 
 
Mutualizzazione del finanziamento in caso di risoluzione  del  gruppo
                con componenti in altri Stati membri 
 
  1. In caso di risoluzione  relativa  a  un  gruppo  con  componenti
aventi  sede  legale  in  altri  Stati  membri   o   con   succursali
significative stabilite in altri Stati membri  di  cui  faccia  parte
almeno una banca avente  sede  legale  in  Italia  o  una  succursale
italiana  di  banca  extracomunitaria,  le  risorse  dei   fondi   di
risoluzione  sono  utilizzate  secondo  un  piano  di   finanziamento
proposto  dall'autorita'  di  risoluzione  di  gruppo   e   approvato
nell'ambito del programma di risoluzione indicato dall'articolo 70. 
  2.  Quando  l'autorita'  di  risoluzione  di  gruppo  e'  la  Banca
d'Italia, il piano di  finanziamento  e'  proposto  da  quest'ultima,
previa consultazione delle autorita' di risoluzione  delle  banche  o
Sim facenti parte del gruppo stabilite  in  altri  Stati  membri,  se
necessario anche prima dell'avvio della risoluzione  o  dell'adozione
di una misura di risoluzione. 
  3. Il piano di finanziamento riporta: 
    a) una valutazione  delle  attivita'  e  delle  passivita'  delle
componenti del gruppo interessate effettuata secondo quanto  previsto
dal Titolo IV, Capo I, Sezione II; 
    b) le perdite accertate da ciascuna componente del gruppo; 
    c) per ciascuna componente del gruppo interessata, le perdite  da
imporre a ogni singola categoria di azionisti e di creditori; 
    d) gli  eventuali  contributi  che  i  sistemi  di  garanzia  dei
depositanti sono tenuti  a  fornire  conformemente  all'articolo  86,
comma 1; 
    e) il contributo complessivo fornito da parte dei  meccanismi  di
finanziamento  della  risoluzione  coinvolti,  anche  in   forma   di
garanzie, nonche' finalita' e modalita' di erogazione del contributo; 
    f) i criteri  per  la  determinazione  dell'importo  che  ciascun
meccanismo  di  finanziamento  e'  tenuto  a  fornire  al   fine   di
raggiungere il contributo complessivo di cui alla lettera e); 
    g) l'importo che ciascun meccanismo di finanziamento dei paesi in
cui hanno sede legale i soggetti interessati e'  chiamato  a  fornire
come contributo per il finanziamento della risoluzione di gruppo e le
relative modalita' di erogazione; 
    h)  l'ammontare  dei  prestiti  erogati  da  soggetti  terzi   ai
meccanismi di finanziamento; 
    i) i termini entro cui  dovranno  essere  utilizzate  le  risorse
messe  a  disposizione  da   parte   dei   suddetti   meccanismi   di
finanziamento, eventualmente prorogabili. 
  4. Nei casi previsti dall'articolo 80, la Banca d'Italia informa il
soggetto presso il quale  il  fondo  e'  istituito  affinche'  questo
provveda a dare attuazione al piano di finanziamento. 
  5. I criteri per la ripartizione tra i meccanismi di  finanziamento
partecipanti del contributo complessivo indicato al comma 3,  lettera
e), sono coerenti con i principi fissati dall'articolo 107, paragrafo
5, della direttiva 2014/59/UE. 
  6.  I  proventi  o  gli  utili  derivanti  dall'uso  dei  fondi  di
risoluzione sono  distribuiti  ai  meccanismi  di  finanziamento  che
partecipano  alla  risoluzione  di  gruppo  ai  sensi  del   presente
articolo, conformemente a i  principi  stabiliti  dall'articolo  107,
paragrafo 5, della direttiva 2014/59/UE.