Art. 89 
 
 
               Salvaguardia per azionisti e creditori 
 
  1. Ciascun azionista o creditore, incluso il  sistema  di  garanzia
dei depositanti, che sulla base della valutazione di cui all'articolo
88 risulti aver subito perdite maggiori di quelle che avrebbe  subito
in una liquidazione coatta amministrativa o altra  analoga  procedura
concorsuale  applicabile,  ha  diritto  a  ricevere,  a   titolo   di
indennizzo, esclusivamente  una  somma  equivalente  alla  differenza
determinata ai sensi dell'articolo 88. 
  2. La  somma  indicata  al  comma  1  e'  a  carico  del  fondo  di
risoluzione.