Art. 94 
 
 
       Cessioni parziali: tutela dei sistemi di negoziazione, 
                     compensazione e regolamento 
 
  1. Non sono pregiudicati il funzionamento ne' le regole dei sistemi
di  pagamento  o  di  regolamento  titoli  disciplinati  dal  decreto
legislativo 12 aprile 2001, n. 210, o, relativamente ad  altri  Stati
membri, dei sistemi designati  dai  rispettivi  atti  di  recepimento
della direttiva 98/26/CE, nel caso in cui: 
    a) e' disposta la cessione solo di una parte delle attivita', dei
diritti o delle passivita' di un ente sottoposto a risoluzione; o 
    b) sono esercitati i poteri accessori di cui all'articolo 61  per
eliminare o modificare le clausole di  un  contratto  di  cui  l'ente
soggetto a risoluzione e' parte o per sostituire una controparte. 
  2. La cessione, l'eliminazione o la modifica di cui al comma 1  non
comporta  la  revoca  di  un  ordine  di  trasferimento   in   deroga
all'articolo 4 del decreto legislativo 12 aprile 2001, n. 210, ne' la
modifica o  l'inefficacia  degli  ordini  di  trasferimento  e  della
compensazione a norma degli articoli 2 e 4 del decreto legislativo 12
aprile  2001,  n.  210,  l'uso  di  fondi,  titoli  o   facilitazioni
creditizie a norma dell'articolo 5 del decreto legislativo 12  aprile
2001, n. 210, o la  tutela  dei  titoli  dati  in  garanzia  a  norma
dell'articolo 8 del medesimo decreto.