Art. 96 
 
 
  Sanzioni amministrative agli enti, agli esponenti o al personale 
 
  1. Nei confronti dei  soggetti  indicati  all'articolo  2  e  delle
succursali stabilite in Italia di banche extracomunitarie si  applica
la sanzione amministrativa  pecuniaria  prevista  dall'articolo  144,
comma 1, del Testo Unico Bancario, per l'inosservanza degli  articoli
9, 15, 16, 19, comma 1, 33, comma 6, 50, 58, 59, 60, comma 1, lettere
a) e h), 70, commi 2 e 3, 80, comma 1,  82  e  83  o  delle  relative
disposizioni generali o particolari emanate dalla Banca d'Italia. 
  2. Per l'inosservanza delle norme richiamate al comma 1, si applica
l'articolo 144-bis del  Testo  Unico  Bancario,  al  ricorrere  delle
condizioni e secondo le modalita'  da  esso  stabilite.  In  caso  di
inosservanza  dell'ordine  di  porre  termine  alle  violazioni   ivi
previsto, si applicano le sanzioni stabilite dagli articoli  144-bis,
comma 2, e 144-ter, comma 2, del Testo Unico Bancario, nei  confronti
dei soggetti e al ricorrere delle condizioni ivi previsti. 
  3.  Fermo  restando  quanto  previsto  dai  commi  1   e   2,   per
l'inosservanza delle norme richiamate dai medesimi commi si applicano
le sanzioni amministrative previste dall'articolo 144-ter  del  Testo
Unico Bancario nei confronti dei soggetti che  svolgono  funzioni  di
amministrazione, di direzione o di controllo, nonche' del  personale,
al  ricorrere  delle  condizioni  e  secondo  le  modalita'  previste
dall'articolo 144-ter del Testo Unico Bancario. 
  4. Alle sanzioni amministrative disciplinate dal presente  articolo
si applicano gli articoli 144, comma 9, 144-quater,  145,  145-quater
del Testo Unico Bancario.