Art. 97 
 
 
             Sanzioni per la violazione di disposizioni 
            dell'Unione europea direttamente applicabili 
 
  1. Nelle materie a cui si riferiscono  le  disposizioni  richiamate
all'art. 96, le sanzioni ivi previste si  applicano,  nella  medesima
misura e con le stesse modalita', anche in caso di inosservanza degli
atti delegati  o  delle  norme  tecniche  di  regolamentazione  e  di
attuazione emanati dalla Commissione europea ai sensi della direttiva
2014/59/UE  o  degli  articoli  10  e  15  del  Regolamento  (UE)  n.
1093/2010, o in caso di inosservanza degli atti dell'ABE direttamente
applicabili ai soggetti vigilati adottati ai  sensi  di  quest'ultimo
Regolamento.