Art. 4 
 
 
            Omologazione ed accertamento dei requisiti di 
                     idoneita' alla circolazione 
 
  1. Ad ogni veicolo costruito in serie si applica l'omologazione del
tipo di veicolo, prevista dall'articolo 2, comma 2, lettere a) e  b),
del decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione  2  maggio
2001, n. 277, in conformita' alle prescrizioni tecniche individuate: 
    a) nell'Allegato A del presente regolamento; 
    b) nelle direttive  comunitarie,  ovvero  nei  regolamenti  UNECE
(United  Nations  Economic  Commission   for   Europe -   Commissione
economica per l'Europa delle Nazioni Unite), di  cui  all'Allegato  B
del presente regolamento, inerenti ai veicoli della categoria N3. 
  2.  L'Allegato  A  «Caratteristiche  tecniche   delle   piattaforme
semoventi   eccezionali»   e   l'Allegato   B    «Prescrizioni    per
l'omologazione o  l'accertamento  dei  requisiti  di  idoneita'  alla
circolazione» sono parte integrante del presente regolamento. 
  3. Le prescrizioni tecniche, di cui al comma 1, si applicano  anche
in sede di accertamento dei requisiti di idoneita' alla circolazione.