Art. 4 Omologazione ed accertamento dei requisiti di idoneita' alla circolazione 1. Ad ogni veicolo costruito in serie si applica l'omologazione del tipo di veicolo, prevista dall'articolo 2, comma 2, lettere a) e b), del decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 2 maggio 2001, n. 277, in conformita' alle prescrizioni tecniche individuate: a) nell'Allegato A del presente regolamento; b) nelle direttive comunitarie, ovvero nei regolamenti UNECE (United Nations Economic Commission for Europe - Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite), di cui all'Allegato B del presente regolamento, inerenti ai veicoli della categoria N3. 2. L'Allegato A «Caratteristiche tecniche delle piattaforme semoventi eccezionali» e l'Allegato B «Prescrizioni per l'omologazione o l'accertamento dei requisiti di idoneita' alla circolazione» sono parte integrante del presente regolamento. 3. Le prescrizioni tecniche, di cui al comma 1, si applicano anche in sede di accertamento dei requisiti di idoneita' alla circolazione.