Art. 5 Verifiche periodiche 1. Le verifiche periodiche delle piattaforme semoventi eccezionali sono effettuate annualmente, a cura dei competenti uffici delle Direzioni generali territoriali del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, su tutti i moduli componenti il veicolo, secondo i tempi e le modalita' applicabili previsti dall'articolo 80 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.