Art. 5 
 
 
                        Verifiche periodiche 
 
  1. Le verifiche periodiche delle piattaforme semoventi  eccezionali
sono effettuate annualmente,  a  cura  dei  competenti  uffici  delle
Direzioni generali territoriali del Ministero delle infrastrutture  e
dei trasporti, su tutti i moduli componenti  il  veicolo,  secondo  i
tempi e  le  modalita'  applicabili  previsti  dall'articolo  80  del
decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.