Art. 6 
 
 
            Immatricolazione e documenti di circolazione 
 
  1. La  circolazione  delle  piattaforme  semoventi  eccezionali  e'
subordinata all'immatricolazione del veicolo  costituito  dal  gruppo
motopropulsore e da uno o  piu'  moduli,  in  modo  da  avere  almeno
quattro assi a terra, con  le  modalita'  e  le  formalita'  previste
dall'articolo 93 del decreto legislativo  30  aprile  1992,  n.  285.
Qualora trattasi della tipologia di cui  al  punto  b)  del  comma  2
dell'articolo 1, il numero minimo di assi e' pari a tre. 
  2. Ogni gruppo motopropulsore, dotato  di  cabina  o  di  piano  di
manovra eventualmente rimovibile, con velocita' estremamente  ridotta
per movimentazione di carichi, abbinato  con  almeno  un  modulo  con
quattro assi, ovvero incorporato se del tipo di cui al punto  b)  del
comma 2 dell'articolo 1, e' dotato di targa e carta di circolazione. 
  3.  Sulla  carta  di  circolazione  della   piattaforma   semovente
eccezionale sono indicati il  tipo  e  gli  estremi  dei  moduli  che
possono essere abbinati,  nonche'  le  caratteristiche  di  lunghezza
massima e massa massima verificata  ed  altre  eventuali  annotazioni
ritenute indispensabili ai fini della sicurezza della circolazione.