Art. 6 Immatricolazione e documenti di circolazione 1. La circolazione delle piattaforme semoventi eccezionali e' subordinata all'immatricolazione del veicolo costituito dal gruppo motopropulsore e da uno o piu' moduli, in modo da avere almeno quattro assi a terra, con le modalita' e le formalita' previste dall'articolo 93 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285. Qualora trattasi della tipologia di cui al punto b) del comma 2 dell'articolo 1, il numero minimo di assi e' pari a tre. 2. Ogni gruppo motopropulsore, dotato di cabina o di piano di manovra eventualmente rimovibile, con velocita' estremamente ridotta per movimentazione di carichi, abbinato con almeno un modulo con quattro assi, ovvero incorporato se del tipo di cui al punto b) del comma 2 dell'articolo 1, e' dotato di targa e carta di circolazione. 3. Sulla carta di circolazione della piattaforma semovente eccezionale sono indicati il tipo e gli estremi dei moduli che possono essere abbinati, nonche' le caratteristiche di lunghezza massima e massa massima verificata ed altre eventuali annotazioni ritenute indispensabili ai fini della sicurezza della circolazione.