Art. 8 
 
 
Condizioni ed autorizzazioni per la circolazione su strada e  per  la
                                guida 
 
  1.   Le   piattaforme   semoventi   eccezionali   sono    destinate
esclusivamente  al  trasporto  di   manufatti   ovvero   di   carichi
indivisibili e possono  circolare,  ai  sensi  dell'articolo  10  del
decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, su  percorsi  autorizzati
dall'ente proprietario della strada. 
  2. La circolazione e' consentita solo con scorta tecnica. 
  3. I veicoli «piattaforme semoventi», di cui all'articolo 1, devono
essere condotti con patente di guida della categoria CE.