Art. 8 Condizioni ed autorizzazioni per la circolazione su strada e per la guida 1. Le piattaforme semoventi eccezionali sono destinate esclusivamente al trasporto di manufatti ovvero di carichi indivisibili e possono circolare, ai sensi dell'articolo 10 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, su percorsi autorizzati dall'ente proprietario della strada. 2. La circolazione e' consentita solo con scorta tecnica. 3. I veicoli «piattaforme semoventi», di cui all'articolo 1, devono essere condotti con patente di guida della categoria CE.