Art. 9 
 
 
                  Disposizioni transitorie e finali 
 
  1. Le piattaforme semoventi  eccezionali,  eventualmente  modulari,
gia' autorizzate alla circolazione alla data di entrata in vigore del
presente regolamento, possono continuare a circolare per  un  periodo
massimo di un anno. Decorso tale termine, alle  suddette  piattaforme
semoventi eccezionali si applica la disciplina prevista  dalle  norme
del presente regolamento. 
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare. 
 
    Roma, 9 ottobre 2015 
 
                                                  Il Ministro: Delrio 
 
 
Visto, il Guardasigilli: Orlando 
 

Registrato alla Corte dei conti il 6 novembre 2015 
Ufficio controllo atti Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
e del Ministero dell'ambiente e della tutela  del  territorio  e  del
mare, registro n. 1, foglio n. 3371