Art. 9 Disposizioni transitorie e finali 1. Le piattaforme semoventi eccezionali, eventualmente modulari, gia' autorizzate alla circolazione alla data di entrata in vigore del presente regolamento, possono continuare a circolare per un periodo massimo di un anno. Decorso tale termine, alle suddette piattaforme semoventi eccezionali si applica la disciplina prevista dalle norme del presente regolamento. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Roma, 9 ottobre 2015 Il Ministro: Delrio Visto, il Guardasigilli: Orlando Registrato alla Corte dei conti il 6 novembre 2015 Ufficio controllo atti Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, registro n. 1, foglio n. 3371