(Allegato A)
                            Allegato «A» (art. 4, comma 1, lettera a) 
 
                      CARATTERISTICHE TECNICHE 
               DELLE PIATTAFORME SEMOVENTI ECCEZIONALI 
 
Definizioni 
    Gruppo di  potenza  motopropulsore:  elemento  non  destinato  al
carico,  munito  di  motore  a  combustione  interna  e/o  elettrica,
attrezzato  con  sistemi  per  l'aggancio  solidale  (anteriore   e/o
posteriore) con altri elementi ovvero  solidale  ad  un  elemento  di
carico (cosiddetto tipo «monolitico»); 
    Unita' modulari: elementi muniti di piano di  carico,  dotati  di
assi a terra di cui almeno uno motorizzato,  attrezzati  con  sistemi
per  l'aggancio  solidale  (anteriore  e/o  posteriore)   con   altri
elementi; 
    Aggancio solidale: sistema  meccanico  del  tipo  a  «pettine»  o
simile, con interposizione di perni o altri elementi meccanici,  tali
da rendere i moduli solidali e continui tra loro. 
1. Caratteristiche tecniche 
    1.1 La piattaforma semovente  eccezionale  e'  costituita,  nella
composizione minima necessaria per l'immatricolazione, da  un  gruppo
di potenza e da uno o piu' moduli in modo da avere almeno  4  assi  a
terra ovvero, se del tipo "monolitico", con almeno 3 assi a terra; 
    1.2 valore minimo della massa complessiva: 52.000 kg; 
    1.3  velocita'  massima  senza  carico,  per   costruzione:   non
superiore a 20 km/h; 
    1.4 il costruttore del veicolo ha la responsabilita'  diretta  ed
esclusiva della progettazione e dei calcoli  di  tutte  le  strutture
comunque realizzate; 
    1.5 ogni gruppo di potenza abbinato con  l'unita'  modulare  base
ovvero incorporato in un modulo di carico se di tipo monolitico  deve
essere munito di posto  di  guida  che  puo'  essere  realizzato  con
piattaforma di comando non coperta; e' ammessa la guida a  terra  con
velocita' effettiva (a vuoto o a carico) non superiore a 5 km/h e  in
presenza di dispositivo automatico che non  consente  il  superamento
del limite di velocita'. 
2. Caratteristiche di composizione 
    2.1 La piattaforma semovente puo' essere costituita o da un  solo
elemento di carico (tipo monolitico costituito da gruppo di potenza e
elemento di carico con almeno 3  assi  a  terra  di  cui  almeno  uno
motorizzato) o da un sistema modulare (gruppo di potenza abbinato  ad
un elemento di carico con almeno 4 assi a terra  di  cui  almeno  uno
motorizzato, a sua volta abbinabile con altri elementi modulari).  Il
sistema  di  composizione  di  una  piattaforma  semovente  modulare,
consente  di  poter  avere  a  disposizione  semoventi   eccezionali,
costituiti da una o  piu'  unita'  modulari,  in  grado  di  assumere
configurazioni diverse per la circolazione su strada. 
    Le predette unita' modulari, dotate di assi, non sono considerate
autonomamente funzionanti, ma sono predisposte in origine per entrare
a  far  parte  di   veicoli   piattaforme   semoventi   modulari   di
configurazione idonea per la circolazione su strada. 
    2.2 Ognuno dei moduli di cui trattasi e' costituito da un «gruppo
assi» (di cui almeno uno motorizzato) che,  per  essere  funzionante,
deve essere integrato dal cosiddetto «gruppo di  potenza»,  il  quale
raggruppa in se' le funzioni di comando e  di  fornitura  di  energia
alle ruote motorizzate nonche' di comando di tutti i dispositivi  del
«gruppo  assi»  (frenatura,   sterzatura,   sospensione/sollevamento,
segnalazione visiva ed illuminazione). Il «gruppo di  potenza»  viene
applicato  direttamente  su  una  delle   estremita'   (anteriore   o
posteriore) del modulo con un gruppo di  almeno  4  assi  (vedi  1.1)
ovvero  e'  solidale  ad  una  unita'  di   almeno   3   assi   (tipo
«monolitico»). 
    Le unita' modulari, siano essi singole che  unite  ad  altre  per
costituire  veicoli  semoventi  modulari,  devono   essere   abbinate
direttamente o tramite strutture interposte  o  tramite  collegamenti
idraulici/elettrici, a quegli elementi di collegamento che  hanno  le
caratteristiche necessarie per rendere funzionali tutti i dispositivi
di cui sono dotati i medesimi veicoli. 
    All'interno di ciascun veicolo semovente modulare possono  essere
utilizzate  attrezzature,  quali  pianali  (fissi   o   telescopici),
elementi distanziatori, idonei all'abbinamento con le unita' modulari
sopra descritte. Per documentate esigenze, puo'  essere  inserito  un
modulo con assi a terra non motorizzati. 
    2.3 L'elemento «gruppo di potenza» con aggancio solidale  con  un
modulo avente almeno 4 assi ovvero solidale in una unita' con  almeno
3 assi se del tipo «monolitico», reca punzonato il numero  di  telaio
(contenente  il  codice  V.I.N.  -  Vehicle  Identification   Number)
dell'intero veicolo destinato alla immatricolazione e targatura. 
    Le unita' modulari, ciascuna individuata tramite  punzonatura  di
un proprio numero di identificazione (da non confondere con il numero
di telaio del veicolo, come sopra detto), sono abbinate al gruppo  di
potenza. 
    Le diverse configurazioni di marcia sono caratterizzate da: 
      numero complessivo degli assi a terra; 
      massa a vuoto; 
      massa massima a pieno carico; 
      lunghezza massima; 
      larghezza massima. 
    Ciascuna unita' modulare puo' essere utilizzata  per  costituire,
con altre unita' modulari, veicoli  semoventi  modulari  diversi  tra
loro. 
    2.4 Le piattaforme semoventi possono essere  abbinate  con  altre
piattaforme  semoventi  in  composizione   «coda   contro   coda»   e
lateralmente,  come  previsto  all'art.  1,  comma  3,  del  presente
regolamento.