Art. 3 
 
  1. Le disposizioni di cui agli articoli precedenti non si applicano
agli  oggetti  di  acciaio  inossidabile  legalmente  fabbricati  e/o
commercializzati in uno Stato membro dell'Unione europea o in Turchia
ovvero  legalmente  fabbricati   in   uno   degli   Stati   firmatari
dell'Associazione europea di libero scambio (EFTA), parte  contraente
dell'accordo  sullo   spazio   economico   europeo   (SEE),   purche'
garantiscano un livello equivalente di protezione della salute. 
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare. 
    Roma, 6 agosto 2015 
 
                                                Il Ministro: Lorenzin 
 
Visto, il Guardasigilli: Orlando 

Registrato alla Corte dei conti l'11 novembre 2015 
Ufficio di controllo sugli atti del MIUR, MIBAC, Min. salute  e  Min.
lavoro, foglio n. 4367