Art. 14 
 
      Istituzione della Giornata nazionale della biodiversita' 
                 di interesse agricolo e alimentare 
 
  1. La Repubblica riconosce  il  giorno  20  maggio  quale  Giornata
nazionale della biodiversita' di  interesse  agricolo  e  alimentare.
Tale riconoscimento non determina  riduzione  dell'orario  di  lavoro
degli  uffici  pubblici  ne',  qualora  cada   in   giorno   feriale,
costituisce giorno di vacanza o comporta riduzione di orario  per  le
scuole di ogni ordine e grado, ai sensi degli articoli 2  e  3  della
legge 5 marzo 1977, n. 54. 
  2. In occasione della Giornata  nazionale  della  biodiversita'  di
interesse  agricolo  e   alimentare   sono   organizzati   cerimonie,
iniziative, incontri e seminari, in particolare nelle scuole di  ogni
ordine e grado, dedicati ai  valori  universali  della  biodiversita'
agricola e alle modalita' di tutela e di conservazione del patrimonio
esistente. 
 
          Note all'art. 14: 
              - Si riporta il testo degli articoli 2 e 3 della  legge
          5 marzo 1977, n. 54  (Disposizioni  in  materia  di  giorni
          festivi), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 7 marzo 1977,
          n. 63: 
              «Art. 2. - Le solennita' civili previste dalla legge 27
          maggio 1949, n. 260, e dalla legge 4 marzo  1958,  n.  132,
          non  determinano  riduzioni  dell'orario  di  lavoro  negli
          uffici pubblici. 
              E' fatto divieto di consentire  negli  uffici  pubblici
          riduzioni dell'orario di lavoro che non  siano  autorizzate
          da norme di legge. 
              Art. 3. - Le ricorrenze indicate negli articoli 1 e  2,
          che cadano nei giorni feriali, non costituiscono giorni  di
          vacanza ne' possono comportare riduzione di orario  per  le
          scuole di ogni ordine e grado.». 
              - Il testo  dell'art.  2  del  decreto  legislativo  29
          ottobre 1999, n. 454 (Riorganizzazione  del  settore  della
          ricerca in agricoltura, a norma dell'art. 11 della legge 15
          marzo 1997, n. 59), pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  3
          dicembre 1999, n. 284, e' il seguente: 
              «Art. 2 (Indirizzi e piano  di  attivita').-  1.  Sulla
          base degli indirizzi definiti dal Ministro delle  politiche
          agricole  e  forestali,  di  seguito  denominato  Ministro,
          sentiti  i  Ministri  dell'industria,   del   commercio   e
          dell'artigianato  e  dell'universita'   e   della   ricerca
          scientifica e tecnologica, la Conferenza permanente  per  i
          rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
          Trento e di Bolzano, ed il Tavolo agroalimentare di cui  al
          decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  1°
          febbraio  1999,  e  in  coerenza  con  gli  obiettivi   del
          programma nazionale per la ricerca (PNR), di  cui  all'art.
          1, comma 2, del decreto legislativo 5 giugno 1998, n.  204,
          il Consiglio predispone un piano  triennale  di  attivita',
          aggiornabile  annualmente,  con  cui  determina  obiettivi,
          priorita'  e  risorse  umane  e  finanziarie  per  l'intero
          periodo,  tenuto  conto  anche  dei  programmi  di  ricerca
          dell'Unione  europea  e  delle  esigenze   di   ricerca   e
          sperimentazione per lo sviluppo delle regioni. Il  piano  e
          gli aggiornamenti  annuali  sono  approvati  dal  Ministro,
          sentita la Conferenza permanente  per  i  rapporti  tra  lo
          Stato, le regioni e le province autonome  di  Trento  e  di
          Bolzano,  entro  sessanta  giorni  dalla  loro   ricezione,
          decorsi i quali, senza osservazioni, diventano esecutivi.».