Art. 17 Disposizioni attuative 1. Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sentito il Comitato di cui all'articolo 8, con proprio decreto, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, definisce le modalita' di istituzione e di funzionamento dell'Anagrafe di cui all'articolo 3 e individua le modalita' tecniche di attuazione della Rete nazionale di cui all'articolo 4 nonche' i centri di riferimento specializzati nella raccolta, nella preparazione e nella conservazione delle risorse genetiche di interesse alimentare ed agrario locali in conformita' a quanto disposto dalle Linee guida nazionali di cui all'articolo 7.