Art. 3 
 
               Anagrafe nazionale della biodiversita' 
                 di interesse agricolo e alimentare 
 
  1. E'  istituita  presso  il  Ministero  delle  politiche  agricole
alimentari e forestali l'Anagrafe nazionale  della  biodiversita'  di
interesse agricolo e alimentare. 
  2. Nell'Anagrafe  sono  indicate  tutte  le  risorse  genetiche  di
interesse alimentare ed agrario locali di origine vegetale, animale o
microbica soggette a rischio di estinzione o di erosione genetica. 
  3. L'iscrizione di una risorsa genetica di interesse alimentare  ed
agrario  locale  nell'Anagrafe  e'   subordinata   a   un'istruttoria
finalizzata   alla   verifica   dell'esistenza   di   una    corretta
caratterizzazione e individuazione della risorsa, della sua  adeguata
conservazione in situ ovvero nell'ambito di  aziende  agricole  o  ex
situ,  dell'indicazione  corretta  del  luogo  di   conservazione   e
dell'eventuale possibilita' di generare materiale di moltiplicazione.
In mancanza anche di  uno  solo  dei  requisiti  indicati  nel  primo
periodo, non si puo' procedere all'iscrizione. 
  4. Le specie, le varieta' o le razze gia' individuate dai repertori
o dai registri vegetali delle regioni e delle  province  autonome  di
Trento e di Bolzano ovvero  dai  libri  genealogici  e  dai  registri
anagrafici di cui alla legge 15 gennaio 1991, n.  30,  e  al  decreto
legislativo 30  dicembre  1992,  n.  529,  nonche'  i  tipi  genetici
autoctoni animali in via di  estinzione  secondo  la  classificazione
FAO, sono inseriti di diritto nell'Anagrafe. 
  5. Le risorse genetiche di interesse alimentare ed agrario iscritte
nell'Anagrafe sono mantenute sotto la responsabilita' e il  controllo
pubblico,  non  sono   assoggettabili   a   diritto   di   proprieta'
intellettuale ovvero ad altro diritto  o  tecnologia  che  ne  limiti
l'accesso o la riproduzione da parte degli  agricoltori,  compresi  i
brevetti di carattere industriale, e non possono essere  oggetto,  in
ogni caso, di protezione tramite privativa per ritrovati vegetali  ai
sensi  della  convenzione  internazionale  per  la   protezione   dei
ritrovati vegetali, adottata a Parigi il 2 dicembre 1961 e riveduta a
Ginevra il 10 novembre 1972, il 23 ottobre 1978 e il 19  marzo  1991,
resa esecutiva dalla legge 23 marzo 1998, n. 110. Non  sono  altresi'
brevettabili le risorse genetiche di interesse alimentare ed  agrario
anche parzialmente derivate da quelle iscritte nell'Anagrafe, ne'  le
loro parti e componenti, ai sensi del Trattato  internazionale  sulle
risorse fitogenetiche per l'alimentazione e l'agricoltura, adottato a
Roma il 3 novembre 2001, reso esecutivo dalla legge 6 aprile 2004, n.
101. 
  6. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al presente  articolo
l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 4, comma 1, della legge
6 aprile 2004, n.  101,  e'  integrata,  per  l'anno  2015,  di  euro
288.000. 
 
          Note all'art. 3: 
              - Per i riferimenti alla legge n. 30 del 1991, si  veda
          nelle note all'art. 2. 
              - Per i riferimenti al decreto legislativo n.  529  del
          1992, si veda nelle note all'art. 2. 
              -  La  legge  23  marzo  1998,  n.  110  (Ratifica   ed
          esecuzione  della   convenzione   internazionale   per   la
          protezione dei ritrovati vegetali, adottata a Parigi  il  2
          dicembre 1961 e riveduta a Ginevra il 10 novembre 1972,  il
          23 ottobre 1978 ed il 19 marzo 1991), e'  pubblicata  nella
          Gazzetta Ufficiale  20  aprile  1998,  n.  91,  supplemento
          ordinario. 
              - Per i riferimenti alla legge n. 101 del 2004, si veda
          nelle note all'art. 2.