Art. 4 
 
                 Rete nazionale della biodiversita' 
                 di interesse agricolo e alimentare 
 
  1. E' istituita la Rete nazionale della biodiversita' di  interesse
agricolo e alimentare, composta: 
    a)  dalle  strutture  locali,  regionali  e  nazionali   per   la
conservazione del germoplasma ex situ; 
    b) dagli agricoltori e dagli allevatori custodi. 
  2. La Rete svolge ogni attivita' diretta a  preservare  le  risorse
genetiche di interesse alimentare ed agrario locali  dal  rischio  di
estinzione o di erosione genetica,  attraverso  la  conservazione  in
situ ovvero nell'ambito di aziende agricole  o  ex  situ,  nonche'  a
incentivarne la reintroduzione  in  coltivazione  o  altre  forme  di
valorizzazione. 
  3. La Rete e' coordinata dal  Ministero  delle  politiche  agricole
alimentari e forestali, d'intesa con le regioni  e  con  le  province
autonome di Trento e di Bolzano.