Art. 6 
 
                 Conservazione in situ, nell'ambito 
                   di aziende agricole ed ex situ 
 
  1. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, per quanto  di
rispettiva competenza, individuano, senza nuovi o maggiori oneri  per
la finanza pubblica, i soggetti  pubblici  e  privati  di  comprovata
esperienza in materia per attivare la  conservazione  ex  situ  delle
risorse genetiche di  interesse  alimentare  ed  agrario  locali  del
proprio territorio, anche al  fine  della  partecipazione  alla  Rete
nazionale della biodiversita' di interesse agricolo e alimentare. 
  2. Le regioni e  le  province  autonome  di  Trento  e  di  Bolzano
individuano, senza nuovi o maggiori oneri per  la  finanza  pubblica,
gli agricoltori custodi, anche su richiesta degli agricoltori stessi,
per attivare la conservazione, in situ ovvero nell'ambito di  aziende
agricole, delle risorse genetiche di interesse alimentare ed  agrario
vegetali locali soggette  a  rischio  di  estinzione  o  di  erosione
genetica del proprio territorio, nonche' per incentivare e promuovere
l'attivita' da essi svolta, e provvedono alla  loro  iscrizione  alla
Rete  nazionale  della  biodiversita'   di   interesse   agricolo   e
alimentare.