(Allegato)
                                                             Allegato 
 
MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE  AL  DECRETO-LEGGE  30
                        OTTOBRE 2015, N. 174 
 
    All'articolo  2,  comma  5,  le  parole:  «euro   583.037»   sono
sostituite dalle seguenti: «euro 626.977». 
    Al capo I, dopo l'articolo 7 e' aggiunto il seguente: 
    «Art. 7-bis. - (Disposizioni in materia di intelligence). - 1. Il
Presidente del  Consiglio  dei  ministri,  acquisito  il  parere  del
Comitato parlamentare per la sicurezza della  Repubblica,  emana,  ai
sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 3 agosto  2007,  n.  124,
disposizioni per l'adozione di misure di intelligence  di  contrasto,
in situazioni di crisi o  di  emergenza  all'estero  che  coinvolgano
aspetti di sicurezza nazionale  o  per  la  protezione  di  cittadini
italiani all'estero, con la  cooperazione  di  forze  speciali  della
Difesa con i conseguenti assetti di supporto della Difesa stessa. 
    2. Il Presidente del Consiglio dei ministri informa  il  Comitato
parlamentare per la sicurezza  della  Repubblica,  con  le  modalita'
indicate nell'articolo 33, comma 4, della legge  3  agosto  2007,  n.
124, delle misure di intelligence di cui  al  comma  1  del  presente
articolo. 
    3. Al personale  delle  Forze  armate  impiegato  nell'attuazione
delle attivita' di cui al comma 1 del presente articolo si  applicano
le disposizioni dell'articolo 5 del decreto-legge 30  dicembre  2008,
n. 209, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio  2009,
n. 12, e successive modificazioni, dell'articolo 4, commi 1-sexies  e
1-septies, del decreto-legge 4 novembre 2009, n. 152, convertito, con
modificazioni, dalla legge 29  dicembre  2009,  n.  197,  e,  ove  ne
ricorrano i presupposti, dell'articolo 17, comma  7,  della  legge  3
agosto 2007, n. 124. 
    4. Il comma 3 del presente articolo non si applica in nessun caso
ai crimini  previsti  dagli  articoli  5  e  seguenti  dello  statuto
istitutivo della Corte penale internazionale, adottato a Roma  il  17
luglio 1998, ratificato ai sensi della legge 12 luglio 1999, n. 232. 
    5.  Il  Comitato  interministeriale  per   la   sicurezza   della
Repubblica di cui all'articolo 5 della legge 3 agosto 2007, n. 124, e
successive modificazioni, puo' essere convocato  dal  Presidente  del
Consiglio dei  ministri,  con  funzioni  di  consulenza,  proposta  e
deliberazione, in caso di situazioni di crisi che coinvolgano aspetti
di sicurezza nazionale,  secondo  modalita'  stabilite  con  apposito
regolamento ai sensi dell'articolo 43 della legge 3 agosto  2007,  n.
124. 
    6. Il Comitato parlamentare per la  sicurezza  della  Repubblica,
trascorsi ventiquattro mesi dalla data di  entrata  in  vigore  della
legge di conversione del presente decreto, trasmette alle Camere  una
relazione  sull'efficacia  delle   norme   contenute   nel   presente
articolo». 
    All'articolo 8: 
    al comma 1: 
    dopo la parola: «Afghanistan,» sono inserite le seguenti: «Nepal,
Haiti,»; 
    dopo la parola: «Palestina,» e' inserita la seguente: «Ucraina,»; 
    al comma 3, secondo periodo, le parole: «sul sito  istituzionale»
sono sostituite dalle seguenti: «nel sito internet  istituzionale»  e
sono  aggiunte,  in  fine,  le   seguenti   parole:   «,   aggiornato
semestralmente». 
    All'articolo 9, comma 1, le parole: «convertito con modificazioni
con la  legge»  sono  sostituite  dalle  seguenti:  «convertito,  con
modificazioni, dalla legge». 
    All'articolo 11, comma 1: 
    all'alinea, le parole: «euro 354.100.162» sono  sostituite  dalle
seguenti: «euro 354.144.102»; 
    dopo la lettera f) e' aggiunta la seguente: 
    «f-bis) quanto a euro 43.940, mediante  corrispondente  riduzione
della dotazione del Fondo  per  interventi  strutturali  di  politica
economica, di cui all'articolo 10,  comma  5,  del  decreto-legge  29
novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge  27
dicembre 2004, n. 307».