Art. 3 
 
 
                 Clausola di invarianza finanziaria 
 
  1. Dall'attuazione della presente legge, ad eccezione dell'articolo
12, paragrafo 1, dell'Accordo  di  cui  all'articolo  1,  non  devono
derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e  le
amministrazioni interessate, vi  provvedono  con  le  risorse  umane,
finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente. 
  2.  Ai  fini  dell'applicazione  dell'articolo  12,  paragrafo   1,
dell'Accordo di cui all'articolo 1, l'Agenzia  spaziale  italiana  e'
autorizzata a farsi carico degli oneri derivanti da eventuali imposte
doganali  o  tasse  di  qualsiasi  tipo,  nell'ambito  delle  risorse
destinate   alla   realizzazione   dei   programmi   oggetto    della
cooperazione.