Art. 3 Clausola di invarianza finanziaria 1. Dall'attuazione della presente legge, ad eccezione dell'articolo 12, paragrafo 1, dell'Accordo di cui all'articolo 1, non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e le amministrazioni interessate, vi provvedono con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente. 2. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 12, paragrafo 1, dell'Accordo di cui all'articolo 1, l'Agenzia spaziale italiana e' autorizzata a farsi carico degli oneri derivanti da eventuali imposte doganali o tasse di qualsiasi tipo, nell'ambito delle risorse destinate alla realizzazione dei programmi oggetto della cooperazione.