(Accordo-art. 10)
                             Articolo 10 
          Rilascio dei risultati e informazione al pubblico 
 
    l. Le Parti si riservano il diritto di rilasciare informazioni al
pubblico per quanto riguarda le loro  proprie  attivita'  nell'ambito
del presente Accordo. Le Parti  si  coordineranno  reciprocamente  in
anticipo per quanto riguarda il rilascio di informazioni al  pubblico
che si riferiscono alle responsabilita' o attivita' dell'altra  Parte
in esecuzione del presente Accordo. 
    2. Le Parti renderanno disponibili i  risultati  finali  ottenuti
dalle attivita' congiunte  alla  comunita'  scientifica  mediante  la
pubblicazione sulle appropriate riviste o attraverso presentazioni  a
congressi scientifici non appena possibile e in una maniera  conforme
alle buone pratiche scientifiche. 
    3.  Le  Parti  garantiranno  che  le  proprie  Agenzie  Attuative
includeranno le disposizioni per la condivisione dei dati scientifici
negli Accordi Attuativi. 
    4. Le Parti riconoscono che i dati o le informazioni che  seguono
non costituiscono  informazioni  che  possono  essere  rilasciate  al
pubblico e che tali  dati  o  informazioni  non  saranno  inclusi  in
nessuna pubblicazione o presentazione  di  una  Parte  ai  sensi  del
presente Articolo, senza la previa autorizzazione scritta  dell'altra
Parte: 
      (a)  i  dati  forniti  dall'altra  Parte  in  conformita'   con
l'Articolo 8 (Trasferimento di beni  e  dati  tecnici)  del  presente
Accordo, che sono soggetti al controllo alle asportazioni  oppure  di
natura proprietaria, o 
      (b) informazioni relative ad  un'invenzione  dell'altra  Parte,
prima che sia  stata  presentata  una  domanda  di  brevetto  che  le
comprenda, o sia stata presa  una  decisione  di  non  presentare  la
domanda di brevetto.