(Accordo-art. 11)
                             Articolo 11 
            Scambio di personale e accesso agli impianti 
 
    l. Per facilitare l'attuazione delle attivita'  svolte  ai  sensi
del presente Accordo, le Parti possono  favorire  lo  scambio  di  un
numero limitato di personale, compresi i contraenti e i subcontraenti
di ciascuna Parte, a tempo debito e secondo le  condizioni  stabilite
di comune accordo tra le Parti. 
    2. Il  reciproco  accesso  delle  Parti  alle  strutture  o  alle
proprieta',  o  ai  sistemi  o  alle  applicazioni   di   Information
Technology (IT) dell'altra Parte, e' subordinato  al  rispetto  delle
reciproche politiche e linee guida di sicurezza e di  safety  incluse
ma non limitate  a:  norme  sulla  timbratura,  sulle  credenziali  e
sull'accesso alle strutture e utilizzo dei sistemi di IT.