Articolo 11 Scambio di personale e accesso agli impianti l. Per facilitare l'attuazione delle attivita' svolte ai sensi del presente Accordo, le Parti possono favorire lo scambio di un numero limitato di personale, compresi i contraenti e i subcontraenti di ciascuna Parte, a tempo debito e secondo le condizioni stabilite di comune accordo tra le Parti. 2. Il reciproco accesso delle Parti alle strutture o alle proprieta', o ai sistemi o alle applicazioni di Information Technology (IT) dell'altra Parte, e' subordinato al rispetto delle reciproche politiche e linee guida di sicurezza e di safety incluse ma non limitate a: norme sulla timbratura, sulle credenziali e sull'accesso alle strutture e utilizzo dei sistemi di IT.