(Accordo-art. 12)
                             Articolo 12 
                  Sdoganamento e movimento di beni 
 
    l. In conformita' con  quanto  previsto  dalle  proprie  leggi  e
regolamenti, ciascuna Parte facilitera' la  libera  circolazione  dei
beni e la rinuncia a tutte le imposte doganali e alle tasse, ai  fini
dell'attuazione del presente Accordo. Nel caso in cui alcune  imposte
doganali o tasse di qualsiasi tipo siano  tuttavia  riscosse  per  le
attrezzature e beni correlati, gli oneri doganali o tasse  saranno  a
carico della Parte il cui paese ha riscosso tali dazi o tasse. 
    2. In conformita' con le proprie leggi  e  regolamenti,  ciascuna
Parte facilitera' anche la circolazione dei  beni  all'interno  e  in
uscita dal  proprio  territorio,  se  necessario  per  rispettare  le
disposizioni del presente Accordo.