Articolo 14 Consultazione e risoluzione delle controversie 1. Le Parti incoraggeranno le loro Agenzie Attuative a consultarsi, come appropriato, per esaminare l'attuazione delle attivita' intraprese ai sensi del presente Accordo e per scambiare opinioni sulle potenziali aree di cooperazione futura. 2. Nel caso in cui sorgessero controversie per quanto riguarda l'attuazione delle attivita' intraprese ai sensi del presente Accordo o in merito all'interpretazione o all'applicazione del presente Accordo, le Agenzie Attuative cercheranno di risolvere le controversie. 3. Se le Agenzie Attuative non riescono a comporre le controversie, le controversie saranno risolte attraverso consultazioni tra le Parti.