(Accordo-art. 14)
                             Articolo 14 
           Consultazione e risoluzione delle controversie 
 
    1.  Le  Parti  incoraggeranno  le  loro   Agenzie   Attuative   a
consultarsi,  come  appropriato,  per  esaminare  l'attuazione  delle
attivita' intraprese ai sensi del presente Accordo  e  per  scambiare
opinioni sulle potenziali aree di cooperazione futura. 
    2. Nel caso in cui sorgessero controversie  per  quanto  riguarda
l'attuazione delle attivita' intraprese ai sensi del presente Accordo
o in  merito  all'interpretazione  o  all'applicazione  del  presente
Accordo,  le  Agenzie   Attuative   cercheranno   di   risolvere   le
controversie. 
    3.  Se  le  Agenzie  Attuative  non  riescono   a   comporre   le
controversie,   le   controversie    saranno    risolte    attraverso
consultazioni tra le Parti.