(Accordo-art. 18)
                             Articolo 18 
                     Entrata in vigore e durata 
 
    l. Il presente Accordo entrera' in vigore alla  data  dell'ultima
nota di uno  scambio  di  note  diplomatiche,  in  cui  le  Parti  si
notificano l'un l'altra il completamento delle  rispettive  procedure
interne necessarie per l'entrata in vigore del presente Accordo. 
    2. Il presente Accordo rimarra' in vigore per dieci (10) anni,  a
meno che non sia esteso  tramite  accordo  scritto  tra  le  Parti  o
risolto   in   conformita'   alle   disposizioni   dell'Articolo   19
(Risoluzione).