(Accordo-art. 19)
                             Articolo 19 
                             Risoluzione 
 
    1. Ciascuna Parte potra' risolvere questo  Accordo  in  qualsiasi
momento, tramite preavviso scritto all'altra Parte di almeno sei  (6)
mesi  della  sua  intenzione  di  risolvere  l'Accordo.  In  caso  di
risoluzione,  le  Parti  cercheranno  di  minimizzare  ogni   impatto
negativo di tale risoluzione sull'altra Parte. 
    2. Nonostante la risoluzione o la scadenza del presente  Accordo,
le sue disposizioni continueranno  ad  applicarsi  alla  cooperazione
nell'ambito di qualunque Accordo Attuativo in vigore al momento della
risoluzione  o  della  scadenza,  per  la  durata  di  tale   Accordo
Attuativo. 
    IN  FEDE,  i  sottoscritti  debitamente  autorizzati   dai   loro
rispettivi Governi, hanno firmato il presente Accordo. 
    Fatto a Washington, in lingua inglese, il 19 marzo 2013. 
 
 
PER IL GOVERNO DELLA 
REPUBBLICA ITALIANA 
      (Firmato)      
 
                                                 PER IL GOVERNO DEGLI 
                                                STATI UNITI D'AMERICA 
                                                      (Firmato)