(Accordo-art. 2)
                             Articolo 2 
                             Definizioni 
 
    1. Il Termine "Agenzia Attuativa" significa: 
      a) Per il Governo degli Stati  Uniti  d'America,  la  "National
Aeronautics and Space Administration" (NASA),  il  "National  Oceanic
and Atmospheric Administration" (NOAA), lo "United States  Geological
Survey" (USGS) e ogni altra agenzia o dipartimento degli Stati  Uniti
che il Governo degli Stati Uniti d'America puo' decidere di  nominare
per iscritto attraverso canali diplomatici; e 
      b) Per il Governo della Repubblica Italiana, l'Agenzia Spaziale
Italiana (ASI), ed ogni altro  ente  controllato  dal  Governo  della
Repubblica italiana che il Governo  della  Repubblica  Italiana  puo'
decidere di nominare per iscritto attraverso canali diplomatici; 
    2. Il termine "Danno" significa: 
      a) Ferite corporali o altri danni alla salute di,  o  la  morte
di, qualsiasi persona; 
      b) Danno a, perdita di, o  perdita  dell'uso  di  un  qualsiasi
bene; 
      c) Perdita di reddito o di profitto, o 
      d) Altri danni diretti, indiretti, o conseguenti. 
    3. Il termine "Veicolo di Lancio" significa un oggetto,  o  parte
di esso, destinato al lancio, lanciato dalla  Terra,  o  che  rientra
sulla Terra, che trasporta carichi utili o persone, o entrambi. 
    4. Il termine "Carico utile" indica qualsiasi bene  destinato  ad
essere imbarcato o ad essere utilizzato su o in un Veicolo di Lancio. 
    5. Il termine "Attivita' Spaziali Protette" e' riferito  a  tutte
le attivita' concluse a seguito del presente Accordo o  di  qualsiasi
Accordo Attuativo  concluso  in  virtu'  del  presente  Accordo,  ivi
comprese le attivita' relative al Veicolo di Lancio o al  Veicolo  di
Trasferimento, e le attivita' relative ai Carichi utili sulla  Terra,
nello spazio extra-atmosferico o in transito tra la Terra e lo spazio
extra-atmosferico, in esecuzione del presente Accordo.  Le  Attivita'
Spaziali Protette iniziano dalla  data  dell'entrata  in  vigore  del
presente Accordo  e  terminano  quando  le  attivita'  realizzate  in
esecuzione  del  presente  Accordo  sono   completate.   Il   termine
"Attivita' Spaziali Protette" comprende ma non e' limitato a: 
      a) La ricerca, la  progettazione,  lo  sviluppo,  il  test,  la
produzione,  l'assemblaggio,  l'integrazione  o   le   operazioni   o
l'utilizzo di Veicoli di Lancio o di Trasferimento, di Carichi  utili
o strumentazioni, cosi' come di strumenti e strutture di  supporto  o
dei servizi connessi; e 
      b) Tutte le attivita' relative  al  supporto  di  Terra,  test,
addestramento,  simulazione,  o  alle  apparecchiature  di  guida   e
controllo e alle strutture o servizi connessi. 
      Il termine "Attivita' Spaziali Protette" esclude  le  attivita'
sulla Terra che sono condotte al rientro dallo spazio per  sviluppare
ulteriormente il prodotto di un Carico utile o  un  processo  per  un
utilizzo diverso  da  quello  per  le  attivita'  in  attuazione  del
presente Accordo. 
    6. (a) Il termine "Enti correlati" significa: 
      i) Un contraente o sub-contraente di  un'Agenzia  Attuativa,  a
qualsiasi livello; 
      ii) Un beneficiario  o  ogni  altro  ente  che  coopera  o  uno
scienziato di un'Agenzia Attuativa a qualsiasi livello; o 
      iii) Un contraente o sub-contraente di un beneficiario  o  ogni
altro ente che coopera o uno scienziato di  un'Agenzia  Attuativa,  a
qualsiasi livello; 
    (b) Nell'Articolo 6  (Responsabilita'  e  Rischio  di  Perdita  -
Rinuncia Reciproca) del presente Accordo, il termine "Enti Correlati"
significa anche: 
      i) Un utente o un cliente di un Agenzia Attuativa  a  qualsiasi
livello; o 
      ii)  Un  contraente  o  subcontraente,  compresi  fornitori  di
qualsiasi tipo, di un utente o di un cliente di una Agenzia Attuativa
a qualsiasi livello. 
    (c)  Nell'Articolo  6  (Responsabilita'  e  Rischio  di  Perdita-
Rinuncia Reciproca) e nell'Articolo 8 (Trasferimento di Beni  e  Dati
Tecnici) del presente Accordo, il termine "Ente correlato" puo' anche
includere un altro Stato o un agenzia o un istituzione  di  un  altro
Stato, dove tale Stato, agenzia, o  istituzione  sia  un  ente  sopra
descritto o sia diversamente coinvolto  nell'attivita'  intraprese  a
seguito del presente Accordo. 
    7. Il termine  "Veicolo  di  Trasferimento"  significa  qualsiasi
veicolo che opera nello spazio e trasferisce un Carico  utile  o  una
persona o entrambi tra  due  differenti  oggetti  spaziali,  tra  due
differenti posti  sullo  stesso  oggetto  spaziale  o  tra  l'oggetto
spaziale  e  la  superfice  di  un  corpo  celeste.  Un  Veicolo   di
Trasferimento comprende anche un veicolo che parte da e  rientra  sul
medesimo luogo su un oggetto spaziale.