Articolo 3 Ambito delle attivita' 1. Le Parti identificheranno le aree di reciproco interesse e cercheranno di sviluppare programmi o progetti in cooperazione, di seguito definiti come "Programmi" nell'esplorazione e uso pacifico dello spazio extra-atmosferico e collaboreranno insieme a questo fine. 2. Questi Programmi possono essere intrapresi nelle seguenti aree di cooperazione: a) Esplorazione Umana e Operazioni; b) Scienze Spaziali e Terrestri; c) Osservazione della Terra; e d) Altre rilevanti aree di mutuo interesse. 3. Questi programmi possono essere intrapresi utilizzando: a) Satelliti e piattaforme di ricerca spaziale; b) Strumenti scientifici a bordo di aerei, satelliti e/o piattaforme di ricerca spaziale; c) Missioni di Esplorazione Umana e di Operazioni; d) Razzi sonda e campagne e voli di palloni scientifici; e) Voli e Campagne aeronautiche; f) Comunicazioni Spaziali, incluse antenne di stazioni di Terra per il tracciamento, la telemetria e per l'acquisizione dati; g) Applicazioni terrestri e spaziali; h) Strutture di terra per la ricerca; i) Analoghi terrestri; j) Scambio di personale scientifico; k) Scambio di dati scientifici; l) Partecipazione a workshop congiunti e simposi; m) Attivita' di formazione e divulgazione e n) Ulteriori forme di cooperazione concordate dalle Parti. 4. Tutte le attivita' di cui al presente Accordo saranno condotte osservando le leggi e i regolamenti nazionali applicabili delle Parti e in conformita' al diritto internazionale applicabile. 5. Il presente Accordo puo' essere applicato alle attivita' di utilizzazione in cooperazione, intraprese in virtu' dell'Articolo 9 (Utilizzazione) dell'IGA o di ogni successivo accordo che modifica o sostituisce l'IGA. 6. Questi Programmi possono realizzarsi sulla superfice della Terra, nello spazio aereo, o nello spazio extra-atmosferico.