Articolo 4 Accordi attuativi 1. Conformemente alle loro rispettive norme e regolamentazioni, le Parti condurranno attivita' congiunte o "Programmi" in base a questo Accordo attraverso le loro rispettive Agenzie Attuative. Accordi Attuativi conclusi dalle Agenzie Attuative sanciranno gli specifici ruoli e gli impegni delle Agenzie Attuative e includeranno, se appropriato, disposizioni relative alla natura e all'ambito delle attivita' congiunte, gli impegni individuali e congiunti delle Agenzie Attuative e ogni altra disposizione necessaria a condurre le attivita' congiunte. 2. Tali Accordi Attuativi saranno subordinati al presente Accordo. 3. Le Parti garantiranno che le loro rispettive Agenzie Attuative si adopereranno al meglio per adempiere agli impegni contenuti negli Accordi Attuativi.