(Accordo-art. 4)
                             Articolo 4 
                         Accordi attuativi  
 
    1. Conformemente alle loro rispettive norme  e  regolamentazioni,
le Parti condurranno attivita' congiunte  o  "Programmi"  in  base  a
questo Accordo  attraverso  le  loro  rispettive  Agenzie  Attuative.
Accordi Attuativi conclusi dalle  Agenzie  Attuative  sanciranno  gli
specifici ruoli e gli impegni delle Agenzie Attuative e includeranno,
se appropriato, disposizioni relative alla natura e all'ambito  delle
attivita'  congiunte,  gli  impegni  individuali  e  congiunti  delle
Agenzie Attuative e ogni altra disposizione necessaria a condurre  le
attivita' congiunte. 
    2.  Tali  Accordi  Attuativi  saranno  subordinati  al   presente
Accordo. 
    3. Le Parti garantiranno che le loro rispettive Agenzie Attuative
si adopereranno al meglio per adempiere agli impegni contenuti  negli
Accordi Attuativi.