(Accordo-art. 5)
                             Articolo 5 
                      Disposizioni finanziarie 
 
    1. Ciascuna Parte sosterra'  le  spese  relative  all'adempimento
delle proprie responsabilita' in  conformita'  al  presente  Accordo,
includendo i viaggi e il soggiorno del personale e  il  trasporto  di
tutto l'equipaggiamento e di altri beni di cui e' responsabile. 
    2. Gli obblighi delle Parti  di  cui  al  presente  Accordo  sono
soggetti alla disponibilita' dei fondi appropriati e  alle  procedure
di finanziamento rispettive di ciascuna Parte.  Nel  caso  sorgessero
problemi finanziari che possano incidere sulla capacita' di una Parte
o di un'Agenzia Attuativa di adempiere  alle  attivita'  da  eseguire
sulla base del presente Accordo, la Parte o l'Agenzia  Attuativa  che
riscontra problemi, lo notifichera'  e  si  consultera'  con  l'altra
Parte e la sua Agenzia Attuativa, come appropriato, appena possibile.