Articolo 6 Responsabilita' e rischio di perdita - Rinuncia reciproca 1. In merito alle attivita' eseguite in base al presente Accordo, le Parti concordano che una complessiva rinuncia reciproca ad azioni per responsabilita' favorira' la cooperazione nell'esplorazione, sfruttamento ed uso dello spazio extra-atmosferico. Questa reciproca rinuncia ad azioni per responsabilita', come disposta di seguito, sara' interpretata in maniera estensiva al fine di raggiungere l'obbiettivo. Disposto che la rinuncia ad azioni di responsabilita' e' reciproca, le Agenzie Attuative possono adattare la portata della clausola di rinuncia reciproca in un Accordo Attuativo al fine di indirizzare le specifiche circostanze di una particolare cooperazione. 2. Reciproca Rinuncia ad azioni per responsabilita' a) Ciascuna Parte accetta una reciproca rinuncia ad azioni per responsabilita' in base alla quale ciascuna Parte rinuncia a ogni pretesa nei confronti di qualunque ente o persona enumerata nei sotto paragrafi dal 2(a)(i) al (2)(a)(iv) di seguito, relativa ad un Danno che emerge a seguito di Attivita' Spaziali Protette. Questa reciproca rinuncia si applichera' solo se la persona, l'ente o il bene che causa il Danno e' coinvolta nelle Attivita' Spaziali Protette e la persona, l'ente o il bene danneggiato, sono danneggiati in virtu' del loro coinvolgimento nelle Attivita' Spaziali Protette. La reciproca rinuncia si applica alle eventuali richiesta di risarcimento per Danni, qualunque sia il fondamento giuridico per tale richiesta, nei confronti di: i) l'altra Parte; ii) l'Agenzia Attuativa dell'altra Parte; iii) un "Ente correlato" dell'Agenzia Attuativa dell'altra Parte; iv) I dipendenti o qualsiasi persona giuridica di cui ai sotto-paragrafi (i), (ii) e (iii) di cui sopra. b) Inoltre, ciascuna Parte garantira' che la sua Agenzia Attuativa estendera' la reciproca rinuncia ad azioni di responsabilita' come disposta dall'Articolo 6.2(a), agli "Enti Correlati" dell'Agenzia Attuativa richiedendo loro, per contratto o in altro modo, di accettare di: i) rinunciare a ogni richiesta di risarcimento nei confronti degli enti o delle persone identificate dall'Art.6.2(a)(i) sino all'Articolo 6.2(a)(iv); e ii) richiedere che gli "Enti Correlati" rinuncino a tutte le richieste di risarcimento nei confronti degli enti o delle persone identificate dall'Art. 6.2(a)(i) all'Art. 6.2(a)(iv). c) Ad evitare ogni dubbio, questa rinuncia reciproca ad azioni per responsabilita' sara' applicabile alle richieste di risarcimento sorte in virtu' della Convenzione sulla Responsabilita' per Danni Causati da Oggetti Spaziali, fatta il 29 marzo 1972 (Convenzione sulla Responsabilita'), qualora la persona, l'ente o il bene che causa il Danno siano coinvolte nelle Attivita' Spaziali Protette e la persona, l'ente o il bene danneggiati, siano danneggiati in virtu' del loro coinvolgimento nelle Attivita' Spaziali Protette. d) Ferme restando le altre disposizioni del presente Articolo, questa rinuncia reciproca ad azioni per responsabilita' non si applica a: i. richieste di risarcimento tra una Parte e l'"Ente Correlato" della propria Agenzia Attuativa o tra gli "Enti correlati" di un'Agenzia Attuativa; ii. richieste di risarcimento avanzate da una persona fisica, dai suoi eredi, superstiti, o aventi causa (eccetto quando un avente causa e' Parte di questo Accordo o sia altrimenti vincolato dai termini di questa rinuncia reciproca) per lesioni personali o per altro danno alla salute o morte di tale persona fisica; iii. richiesta di risarcimento per Danni causati da atto doloso; iv. richieste di risarcimento per diritti di proprieta' intellettuale; v. richiesta di risarcimento per Danni che derivano dalla mancata estensione dell' Agenzia Attuativa di una Parte della rinuncia ad azioni per responsabilita' agli "Enti Correlati" dell'Agenzia Attuativa, ai sensi dell'Articolo 6.2(b); o vi. richieste di risarcimento da parte o nei confronti di una Parte o degli "Enti Correlati" dell'Agenzia Attuativa, sorta a causa o riferita a, un mancato adempimento dell'altra Parte o dell'"Ente Correlato" dell'Agenzia Attuativa, dei sui obblighi in base a questo Accordo o a qualunque Accordo Attuativo concluso sulla sua base. e) Nessuna disposizione del presente Articolo deve essere interpretata in maniera da costituire il presupposto di richieste di risarcimento o di azioni legali che altrimenti risulterebbero infondate. f) In caso di richieste di risarcimento danni di terze parti per le quali le Parti possono essere responsabili, le Parti si consulteranno prontamente per determinare un appropriata ed equa ripartizione di ogni potenziale responsabilita' e sulla difesa in merito a tale richiesta di risarcimento.