(Accordo-art. 6)
                             Articolo 6 
      Responsabilita' e rischio di perdita - Rinuncia reciproca 
 
    1. In merito alle attivita' eseguite in base al presente Accordo,
le Parti concordano che una complessiva rinuncia reciproca ad  azioni
per  responsabilita'  favorira'  la  cooperazione  nell'esplorazione,
sfruttamento ed uso dello spazio extra-atmosferico. Questa  reciproca
rinuncia ad azioni per responsabilita',  come  disposta  di  seguito,
sara' interpretata  in  maniera  estensiva  al  fine  di  raggiungere
l'obbiettivo. Disposto che la rinuncia ad azioni  di  responsabilita'
e' reciproca, le Agenzie Attuative possono adattare la portata  della
clausola di rinuncia reciproca in un Accordo  Attuativo  al  fine  di
indirizzare   le   specifiche   circostanze   di   una    particolare
cooperazione. 
    2. Reciproca Rinuncia ad azioni per responsabilita' 
    a) Ciascuna Parte accetta una reciproca rinuncia  ad  azioni  per
responsabilita' in base alla quale ciascuna  Parte  rinuncia  a  ogni
pretesa nei confronti di qualunque ente o persona enumerata nei sotto
paragrafi dal 2(a)(i) al (2)(a)(iv) di seguito, relativa ad un  Danno
che emerge a seguito di Attivita' Spaziali Protette. Questa reciproca
rinuncia si applichera' solo se la persona,  l'ente  o  il  bene  che
causa il Danno e' coinvolta nelle Attivita' Spaziali  Protette  e  la
persona, l'ente o il bene danneggiato, sono danneggiati in virtu' del
loro coinvolgimento nelle Attivita' Spaziali Protette.  La  reciproca
rinuncia si applica alle  eventuali  richiesta  di  risarcimento  per
Danni, qualunque sia il fondamento giuridico per tale richiesta,  nei
confronti di: 
      i) l'altra Parte; 
      ii) l'Agenzia Attuativa dell'altra Parte; 
      iii) un  "Ente  correlato"  dell'Agenzia  Attuativa  dell'altra
Parte; 
      iv) I dipendenti  o  qualsiasi  persona  giuridica  di  cui  ai
sotto-paragrafi (i), (ii) e (iii) di cui sopra. 
    b)  Inoltre,  ciascuna  Parte  garantira'  che  la  sua   Agenzia
Attuativa   estendera'   la   reciproca   rinuncia   ad   azioni   di
responsabilita'  come  disposta  dall'Articolo  6.2(a),  agli   "Enti
Correlati" dell'Agenzia Attuativa richiedendo loro, per  contratto  o
in altro modo, di accettare di: 
      i) rinunciare a ogni richiesta di  risarcimento  nei  confronti
degli enti  o  delle  persone  identificate  dall'Art.6.2(a)(i)  sino
all'Articolo 6.2(a)(iv); e 
      ii) richiedere che gli "Enti Correlati" rinuncino  a  tutte  le
richieste di risarcimento nei confronti degli enti  o  delle  persone
identificate dall'Art. 6.2(a)(i) all'Art. 6.2(a)(iv). 
    c) Ad evitare ogni dubbio, questa rinuncia  reciproca  ad  azioni
per responsabilita' sara' applicabile alle richieste di  risarcimento
sorte in virtu' della Convenzione  sulla  Responsabilita'  per  Danni
Causati da Oggetti Spaziali, fatta  il  29  marzo  1972  (Convenzione
sulla Responsabilita'), qualora la persona,  l'ente  o  il  bene  che
causa il Danno siano coinvolte nelle Attivita' Spaziali Protette e la
persona, l'ente o il bene danneggiati, siano  danneggiati  in  virtu'
del loro coinvolgimento nelle Attivita' Spaziali Protette. 
    d) Ferme restando le altre disposizioni  del  presente  Articolo,
questa rinuncia  reciproca  ad  azioni  per  responsabilita'  non  si
applica a: 
      i. richieste di risarcimento tra una Parte e l'"Ente Correlato"
della propria  Agenzia  Attuativa  o  tra  gli  "Enti  correlati"  di
un'Agenzia Attuativa; 
      ii. richieste di risarcimento avanzate da una  persona  fisica,
dai suoi eredi, superstiti, o aventi causa (eccetto quando un  avente
causa e' Parte di questo  Accordo  o  sia  altrimenti  vincolato  dai
termini di questa rinuncia reciproca) per  lesioni  personali  o  per
altro danno alla salute o morte di tale persona fisica; 
      iii. richiesta  di  risarcimento  per  Danni  causati  da  atto
doloso; 
      iv.  richieste  di  risarcimento  per  diritti  di   proprieta'
intellettuale; 
      v. richiesta di  risarcimento  per  Danni  che  derivano  dalla
mancata  estensione  dell'  Agenzia  Attuativa  di  una  Parte  della
rinuncia  ad  azioni  per  responsabilita'  agli   "Enti   Correlati"
dell'Agenzia Attuativa, ai sensi dell'Articolo 6.2(b); o 
      vi. richieste di risarcimento da parte o nei confronti  di  una
Parte o degli "Enti Correlati" dell'Agenzia Attuativa, sorta a  causa
o riferita a, un mancato adempimento dell'altra  Parte  o  dell'"Ente
Correlato" dell'Agenzia Attuativa, dei sui obblighi in base a  questo
Accordo o a qualunque Accordo Attuativo concluso sulla sua base. 
    e)  Nessuna  disposizione  del  presente  Articolo  deve   essere
interpretata in maniera da costituire il presupposto di richieste  di
risarcimento  o  di  azioni  legali  che  altrimenti   risulterebbero
infondate. 
    f) In caso di richieste di risarcimento danni di terze parti  per
le  quali  le  Parti  possono  essere  responsabili,  le   Parti   si
consulteranno prontamente per  determinare  un  appropriata  ed  equa
ripartizione di ogni potenziale responsabilita'  e  sulla  difesa  in
merito a tale richiesta di risarcimento.