Articolo 7 Registrazione degli oggetti spaziali Nell'ambito di Accordi Attuativi che coinvolgono un lancio, le Parti determineranno quale Agenzia Attuativa richiedera' che il suo governo registri l'oggetto spaziale secondo la Convenzione sulla Registrazione degli Oggetti Lanciati nello Spazio extra-atmosferico, emanata il 12 Novembre 1974. La registrazione di cui al presente articolo non avra' effetti sui diritti o gli obblighi di ciascuna Parte ai sensi della Convenzione sulla Responsabilita'.