(Accordo-art. 7)
                             Articolo 7 
                Registrazione degli oggetti spaziali 
 
    Nell'ambito di Accordi Attuativi che coinvolgono  un  lancio,  le
Parti determineranno quale Agenzia Attuativa richiedera' che  il  suo
governo registri l'oggetto  spaziale  secondo  la  Convenzione  sulla
Registrazione degli Oggetti Lanciati nello Spazio  extra-atmosferico,
emanata il 12 Novembre 1974. La  registrazione  di  cui  al  presente
articolo non avra' effetti sui diritti o  gli  obblighi  di  ciascuna
Parte ai sensi della Convenzione sulla Responsabilita'.