(Accordo-art. 8)
                             Articolo 8 
                Trasferimento di dati tecnici e beni 
 
    Ai fini del presente Articolo il  termine  "Parte"  si  riferisce
anche alle sue rispettive Agenzie Attuative. 
    Le Parti sono obbligate  a  trasferire  solo  quei  beni  e  dati
tecnici  (compreso  il  software)  necessari  all'adempimento   delle
rispettive responsabilita' secondo i termini del presente Accordo, in
conformita'  alle  seguenti  disposizioni,  fatte  salve   le   altre
disposizioni previste dal presente Accordo: 
      1. Tutte le attivita'  in  base  al  presente  Accordo  saranno
eseguite in conformita' alle  leggi,  ai  regolamenti  e  alle  norme
nazionali applicabili delle Parti, incluse le leggi e  i  regolamenti
riguardanti il controllo alle esportazioni. 
      2. Il trasferimento di dati tecnici  ai  fini  dell'adempimento
delle responsabilita' delle Parti per quanto concerne  l'interfaccia,
l'integrazione e la  sicurezza  sara'  normalmente  effettuato  senza
restrizioni, ad eccezione di quanto  previsto  dal  paragrafo  1  del
presente Articolo. 
      3.  Tutti  i  trasferimenti  di  beni  e  di  dati  tecnici  di
proprieta' o soggetti al controllo alle esportazioni, sono sottoposti
alle seguenti disposizioni: 
        (a) Qualora una Parte  o  un  suo  "Ente  Correlato"  debbano
trasferire beni o dati tecnici, per i quali deve essere garantita  la
protezione, tali beni saranno identificati in modo specifico  e  tali
dati saranno contrassegnati. 
        (b) Le avvertenze su tali beni e il contrassegno su tali dati
indicheranno che i beni e i dati tecnici dovranno  essere  utilizzati
dalla Parte ricevente o dai suoi  Enti  correlati  solamente  per  lo
scopo di adempiere alle responsabilita' della Parte ricevente  o  dei
suoi Enti correlati, di cui al presente Accordo, e che  tali  beni  e
dati non possono essere divulgati  o  trasferiti  a  qualsiasi  terza
parte senza previo permesso scritto della Parte che li ha forniti. 
        (c)  La  Parte  Ricevente  o  i  sui  Enti  correlati  devono
rispettare i termini della notifica e proteggere tali beni e dati  da
un uso e dalla divulgazione non autorizzati. 
        (d) Le Parti di questo Accordo devono fare  si'  che  i  loro
Enti  correlati  rispettino  le  disposizioni  di   questo   Articolo
attraverso clausole contrattuali o misure equivalenti. 
    4. Tutti i beni scambiati  in  attuazione  del  presente  Accordo
dovranno essere usati dalla Parte ricevente o dai suoi Enti correlati
esclusivamente  per  le  finalita'  di  questo  Accordo.  Una   volta
terminate le attivita' di cui al presente Accordo, la Parte ricevente
o i suoi Enti correlati dovranno restituire o altrimenti disporre  di
tutti i beni e dati  tecnici  contrassegnati  come  di  proprieta'  o
soggetti al controllo  per  l'esportazione,  forniti  nell'ambito  di
questo Accordo, secondo le indicazioni della Parte che li ha  forniti
o dei suoi Enti correlati.