(Accordo-art. 9)
                             Articolo 9 
                 Diritti di proprieta' intellettuale 
 
    Ai fini del presente articolo il  termine  "Parte"  si  riferisce
anche alle sue rispettive Agenzie Attuative. 
    1. Nulla in questo Accordo puo'  essere  interpretato,  come  una
concessione, ne' esplicita ne' implicita, all'altra Parte di  diritti
di  Proprieta'  Intellettuale,  o  interessi  relativi  a   qualsiasi
invenzione o opera realizzata da una Parte oppure  da  uno  dei  suoi
Enti  correlati,  prima  dell'entrata  in  vigore,  o  al  di   fuori
dell'ambito di questo Accordo, compresi  gli  eventuali  brevetti  (o
forme analoghe di protezione in  qualsiasi  paese)  relativi  a  tali
invenzioni o eventuali diritti d'autore relativi a tali opere. 
    2. Qualsiasi  diritto  relativo  a,  o  interesse  in,  qualsiasi
innovazione od opera, sviluppato nell'ambito  del  presente  Accordo,
solamente da una  Parte  oppure  da  uno  dei  suoi  Enti  correlati,
compresi gli eventuali brevetti (o forme analoghe  di  protezione  in
qualsiasi paese) corrispondenti a tali invenzioni o eventuali diritti
d'autore corrispondenti a tali opere, sara'  di  proprieta'  di  tale
Parte o del suo Ente correlato. L'attribuzione dei  diritti  relativi
a, o interessi in, ogni invenzione o opera tra  ciascuna  Parte  e  i
suoi Enti correlati sara' definita dalle norme, leggi e  disposizioni
contrattuali applicabili. 
    3. Non si puo'  prevedere  che  ci  saranno  invenzioni  o  opere
congiunte nell'ambito del presente Accordo. Tuttavia, nel caso in cui
un'invenzione sia sviluppata congiuntamente dalle  Parti  nell'ambito
del presente Accordo, le Parti in buona fede, si dovranno  consultare
e concordare entro 30 giorni: 
      (a) l'attribuzione dei diritti o  degli  interessi  relativi  a
tale invenzione congiunta, compresi gli eventuali brevetti  (o  forme
analoghe di protezione in  qualsiasi  paese)  corrispondenti  a  tali
invenzioni congiunte; 
      (b) le responsabilita', i costi e le  azioni  da  intraprendere
per stabilire e mantenere i brevetti (o forme analoghe di  protezione
in qualsiasi paese) per ciascuna invenzione congiunta; e 
      (c) i termini e le condizioni di qualsiasi licenza o  di  altri
diritti che devono essere scambiati tra le Parti o che una Parte deve
concedere all'altra Parte. 
    4. Per qualsiasi opera creata congiuntamente dalle Parti, qualora
le Parti decideranno di registrare il copyright per  tale  opera,  le
Parti, in buona fede, si consulteranno e si accorderanno in ordine  a
responsabilita', costi e azioni da intraprendere  per  registrare  il
copyright e mantenere  la  protezione  del  copyright  (in  qualsiasi
paese). 
    5.   Subordinatamente   alle   disposizioni    dell'Articolo    8
(Trasferimento di dati tecnici e beni) e dell'Articolo  10  (Rilascio
dei risultati e informazione al pubblico), ciascuna  Parte  avra'  un
diritto irrevocabile royalty-free  di  riprodurre,  realizzare  opere
derivate, distribuire e presentare al pubblico, e autorizzare altri a
farlo  in  nome  proprio,  qualsiasi  opera  protetta  da   copyright
derivante dalle  attivita'  intraprese  in  esecuzione  del  presente
Accordo per i propri scopi, indipendentemente dal fatto che il lavoro
sia stato creato esclusivamente da, o per conto  dell'altra  Parte  o
congiuntamente con l'altra Parte.