Articolo 9 Diritti di proprieta' intellettuale Ai fini del presente articolo il termine "Parte" si riferisce anche alle sue rispettive Agenzie Attuative. 1. Nulla in questo Accordo puo' essere interpretato, come una concessione, ne' esplicita ne' implicita, all'altra Parte di diritti di Proprieta' Intellettuale, o interessi relativi a qualsiasi invenzione o opera realizzata da una Parte oppure da uno dei suoi Enti correlati, prima dell'entrata in vigore, o al di fuori dell'ambito di questo Accordo, compresi gli eventuali brevetti (o forme analoghe di protezione in qualsiasi paese) relativi a tali invenzioni o eventuali diritti d'autore relativi a tali opere. 2. Qualsiasi diritto relativo a, o interesse in, qualsiasi innovazione od opera, sviluppato nell'ambito del presente Accordo, solamente da una Parte oppure da uno dei suoi Enti correlati, compresi gli eventuali brevetti (o forme analoghe di protezione in qualsiasi paese) corrispondenti a tali invenzioni o eventuali diritti d'autore corrispondenti a tali opere, sara' di proprieta' di tale Parte o del suo Ente correlato. L'attribuzione dei diritti relativi a, o interessi in, ogni invenzione o opera tra ciascuna Parte e i suoi Enti correlati sara' definita dalle norme, leggi e disposizioni contrattuali applicabili. 3. Non si puo' prevedere che ci saranno invenzioni o opere congiunte nell'ambito del presente Accordo. Tuttavia, nel caso in cui un'invenzione sia sviluppata congiuntamente dalle Parti nell'ambito del presente Accordo, le Parti in buona fede, si dovranno consultare e concordare entro 30 giorni: (a) l'attribuzione dei diritti o degli interessi relativi a tale invenzione congiunta, compresi gli eventuali brevetti (o forme analoghe di protezione in qualsiasi paese) corrispondenti a tali invenzioni congiunte; (b) le responsabilita', i costi e le azioni da intraprendere per stabilire e mantenere i brevetti (o forme analoghe di protezione in qualsiasi paese) per ciascuna invenzione congiunta; e (c) i termini e le condizioni di qualsiasi licenza o di altri diritti che devono essere scambiati tra le Parti o che una Parte deve concedere all'altra Parte. 4. Per qualsiasi opera creata congiuntamente dalle Parti, qualora le Parti decideranno di registrare il copyright per tale opera, le Parti, in buona fede, si consulteranno e si accorderanno in ordine a responsabilita', costi e azioni da intraprendere per registrare il copyright e mantenere la protezione del copyright (in qualsiasi paese). 5. Subordinatamente alle disposizioni dell'Articolo 8 (Trasferimento di dati tecnici e beni) e dell'Articolo 10 (Rilascio dei risultati e informazione al pubblico), ciascuna Parte avra' un diritto irrevocabile royalty-free di riprodurre, realizzare opere derivate, distribuire e presentare al pubblico, e autorizzare altri a farlo in nome proprio, qualsiasi opera protetta da copyright derivante dalle attivita' intraprese in esecuzione del presente Accordo per i propri scopi, indipendentemente dal fatto che il lavoro sia stato creato esclusivamente da, o per conto dell'altra Parte o congiuntamente con l'altra Parte.