(Protocollo-art. 22)
 
                             Articolo 22 
 
 
                              Denuncia 
 
  1. Ogni Stato parte  puo'  denunciare  il  presente  Protocollo  in
qualsiasi momento mediante notifica scritta indirizzata al Segretario
generale dell'Organizzazione delle  Nazioni  Unite.  La  denuncia  ha
effetto un anno dopo la data di ricezione della notifica da parte del
Segretario generale. 
  2.  Le  disposizioni  del  presente  Protocollo  continueranno   ad
applicarsi ad ogni comunicazione presentata ai sensi degli articoli 5
o  12  o  ad  ogni  indagine  avviata  ai  sensi   dell'articolo   13
precedentemente alla data di decorrenza di efficacia della denuncia.