Art. 17. 
 
                       (Disposizioni diverse) 
 
  1. In relazione all'accertamento dei residui di entrata e di  spesa
per i quali non esistono nel bilancio di previsione i  corrispondenti
capitoli  nell'ambito  dei   programmi   interessati,   il   Ministro
dell'economia  e  delle  finanze  e'  autorizzato  ad  istituire  gli
occorrenti capitoli nei pertinenti programmi con  propri  decreti  da
comunicare alla Corte dei conti. 
  2. Il Ministro dell'economia  e  delle  finanze  e'  autorizzato  a
trasferire, con propri decreti, in termini di residui, di  competenza
e di cassa, dal «Fondo per lo sviluppo e la coesione»  del  programma
«Sostegno alle politiche nazionali e comunitarie rivolte a promuovere
la  crescita  ed  il  superamento  degli  squilibri   socio-economici
territoriali», nell'ambito della missione  «Sviluppo  e  riequilibrio
territoriale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e
delle finanze, per l'anno finanziario 2016, ai  pertinenti  programmi
dei Ministeri interessati, le quote  da  attribuire  alle  regioni  a
statuto speciale, ai sensi del quinto  comma  dell'articolo  126  del
decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616. 
  3. Il Ministro dell'economia  e  delle  finanze  e'  autorizzato  a
trasferire, in termini di competenza e di cassa, con propri  decreti,
su proposta dei Ministri interessati, le disponibilita' esistenti  su
altri programmi  degli  stati  di  previsione  delle  amministrazioni
competenti a favore di appositi programmi destinati all'attuazione di
interventi cofinanziati dall'Unione europea. 
  4. In relazione ai provvedimenti di riordino delle  amministrazioni
pubbliche, il Ministro dell'economia e delle finanze  e'  autorizzato
ad  apportare,  con  propri  decreti,  su   proposta   dei   Ministri
competenti, da comunicare alle Commissioni  parlamentari  competenti,
le variazioni compensative di bilancio  in  termini  di  residui,  di
competenza e di cassa, ivi comprese l'istituzione, la modifica  e  la
soppressione di programmi, che si  rendano  necessarie  in  relazione
all'accorpamento di funzioni o al trasferimento di competenze. 
  5. Su proposta del Ministro competente, con  decreti  del  Ministro
dell'economia  e  delle  finanze,  da  comunicare  alle   Commissioni
parlamentari competenti, negli stati di previsione  della  spesa  che
nell'esercizio finanziario 2015 e in  quello  in  corso  siano  stati
interessati dai processi di  ristrutturazione  di  cui  al  comma  4,
nonche' da quelli previsti da altre normative vigenti, possono essere
effettuate  variazioni  compensative,  in  termini  di  residui,   di
competenza e di cassa, tra i  capitoli  di  natura  rimodulabile  dei
programmi,  fatta  eccezione   per   le   autorizzazioni   di   spesa
direttamente regolate con legge, nonche' tra  capitoli  di  programmi
dello  stesso  stato  di  previsione  limitatamente  alle  spese   di
funzionamento per oneri relativi  a  movimenti  di  personale  e  per
quelli    strettamente    connessi    con    l'operativita'     delle
amministrazioni. 
  6. Il Ministro dell'economia e  delle  finanze  e'  autorizzato  ad
apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio connesse con
l'attuazione  dei  contratti  collettivi  nazionali  di  lavoro   del
personale dipendente dalle amministrazioni dello Stato, stipulati  ai
sensi dell'articolo 40 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,
e successive modificazioni, nonche' degli  accordi  sindacali  e  dei
provvedimenti di concertazione, adottati ai sensi dell'articolo 2 del
decreto  legislativo  12  maggio   1995,   n.   195,   e   successive
modificazioni,  per  quanto   concerne   il   trattamento   economico
fondamentale e accessorio del personale interessato. 
  7.   Le   risorse   finanziarie   relative   ai   fondi   destinati
all'incentivazione del personale  civile  dello  Stato,  delle  Forze
armate, del Corpo nazionale dei vigili  del  fuoco  e  dei  Corpi  di
polizia,  nonche'  quelle  per  la  corresponsione  del   trattamento
economico accessorio del personale dirigenziale, non utilizzate  alla
chiusura dell'esercizio, sono conservate nel conto  dei  residui  per
essere   utilizzate   nell'esercizio    successivo.    Il    Ministro
dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri
decreti, le variazioni di bilancio occorrenti per l'utilizzazione dei
predetti fondi conservati. 
  8. Il Ministro dell'economia  e  delle  finanze  e'  autorizzato  a
provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione, negli  stati  di
previsione delle amministrazioni  statali  interessate,  delle  somme
rimborsate  dalla  Commissione  europea  per  spese  sostenute  dalle
amministrazioni  medesime  a  carico  dei  pertinenti  programmi  dei
rispettivi stati di previsione, affluite al fondo di rotazione di cui
all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183, e  successivamente
versate all'entrata del bilancio dello Stato. 
  9. Il Ministro dell'economia e  delle  finanze  e'  autorizzato  ad
apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio negli  stati
di  previsione  delle  amministrazioni  interessate,  occorrenti  per
l'attuazione dei decreti del Presidente del  Consiglio  dei  ministri
emanati ai sensi dell'articolo 7 della legge 15 marzo 1997, n. 59,  e
successive modificazioni, e dei decreti  legislativi  concernenti  il
conferimento di funzioni e compiti amministrativi  dello  Stato  alle
regioni e agli enti locali, in attuazione del capo I  della  medesima
legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni. 
  10. Il Ministro dell'economia e delle  finanze  e'  autorizzato  ad
apportare, con propri decreti, nei pertinenti programmi  degli  stati
di previsione delle amministrazioni  interessate,  le  variazioni  di
bilancio occorrenti per l'applicazione  del  decreto  legislativo  18
febbraio  2000,  n.  56,  concernente  disposizioni  in  materia   di
federalismo fiscale. 
  11. Il Ministro dell'economia e delle  finanze  e'  autorizzato  ad
effettuare, con propri decreti, variazioni compensative,  in  termini
di competenza e di cassa, tra lo stanziamento di bilancio relativo al
«Fondo occorrente per l'attuazione dell'ordinamento  regionale  delle
regioni a statuto speciale» (capitolo 2797) e  quello  relativo  alla
«Devoluzione alle regioni a statuto speciale del gettito  di  entrate
erariali alle stesse spettanti in quota fissa» (capitolo 2790)  dello
stato di previsione del Ministero dell'economia e delle  finanze,  in
relazione  alla  determinazione  delle  quote  di  tributi   erariali
spettanti alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di
Trento e di Bolzano, ai sensi dei rispettivi statuti di autonomia. 
  12. Il Ministro dell'economia e  delle  finanze  e'  autorizzato  a
provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione  negli  stati  di
previsione delle amministrazioni interessate, per l'anno  finanziario
2016, delle somme versate all'entrata a titolo di contribuzione  alle
spese  di   gestione   degli   asili   nido   istituiti   presso   le
amministrazioni statali ai sensi dell'articolo  70,  comma  5,  della
legge 28 dicembre 2001, n. 448, nonche' di quelle versate a titolo di
contribuzione  alle  spese  di  gestione  di  servizi  ed  iniziative
finalizzati al benessere del personale. 
  13. Il Ministro dell'economia e delle  finanze  e'  autorizzato  ad
apportare, con propri  decreti,  nell'ambito  di  ciascuno  stato  di
previsione dei Ministeri, le variazioni compensative di bilancio  tra
i  capitoli  interessati  al  pagamento  delle  competenze  fisse   e
accessorie mediante ordini collettivi di  pagamento  con  il  sistema
denominato «cedolino unico», ai sensi  dell'articolo  2,  comma  197,
della legge 23 dicembre 2009, n. 191. 
  14. Il Ministro dell'economia e delle  finanze  e'  autorizzato  ad
apportare, con  propri  decreti,  negli  stati  di  previsione  delle
amministrazioni interessate, le variazioni di  bilancio  compensative
occorrenti  per  l'attuazione  dell'articolo   14,   comma   2,   del
decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. 
  15. In  attuazione  dei  commi  da  2  a  7  dell'articolo  12  del
decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e successive  modificazioni,  che
attribuiscono all'Agenzia del demanio le decisioni di spesa  relative
agli   interventi   manutentivi   sugli   immobili   in   uso    alle
amministrazioni  dello  Stato,  il  Ministro  dell'economia  e  delle
finanze e' autorizzato ad effettuare, per  l'anno  finanziario  2016,
con propri decreti, su proposta dei Ministri interessati,  variazioni
compensative,  in  termini  di  competenza  e  di  cassa,   tra   gli
stanziamenti degli appositi fondi relativi rispettivamente alle spese
di manutenzione ordinaria e straordinaria, istituiti nello  stato  di
previsione del Ministero dell'economia e delle finanze,  nonche'  tra
gli stessi ed  i  capitoli  o  i  piani  gestionali  degli  stati  di
previsione di ciascun Ministero relativi alle spese  di  manutenzione
di impianti  e  attrezzature,  all'adeguamento  della  sicurezza  nei
luoghi di lavoro ed agli interventi  di  piccola  manutenzione  sugli
immobili. 
  16. In  attuazione  dell'articolo  30,  comma  4,  della  legge  31
dicembre 2009, n. 196, il Ministro dell'economia e delle  finanze  e'
autorizzato  ad  apportare,  con  propri   decreti,   le   variazioni
compensative,  in  termini  di  competenza  e  di  cassa,   tra   gli
stanziamenti dei capitoli degli stati di  previsione  dei  Ministeri,
delle spese per  interessi  passivi  e  per  rimborso  di  passivita'
finanziarie  relative  ad  operazioni  di  mutui  il  cui  onere   di
ammortamento e' posto a carico dello Stato. 
  17. Le risorse finanziarie iscritte nei fondi per il  finanziamento
di assegni una tantum in favore del  personale  delle  Forze  armate,
delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei  vigili  del  fuoco,
istituiti negli stati di  previsione  dei  Ministeri  interessati  in
attuazione dell'articolo 8, comma 11-bis, del decreto-legge 31 maggio
2010, n. 78, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  30  luglio
2010, n. 122, sono ripartite con decreti del Ministro competente. 
  18. Il Ministro dell'economia e delle  finanze  e'  autorizzato  ad
apportare, con  propri  decreti,  negli  stati  di  previsione  delle
amministrazioni interessate, le variazioni di  bilancio  compensative
occorrenti in relazione alle riduzioni dei  trasferimenti  agli  enti
territoriali, disposte  ai  sensi  dell'articolo  16,  comma  2,  del
decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e successive modificazioni. 
  19. Il Ministro dell'economia e  delle  finanze  e'  autorizzato  a
riassegnare, con propri decreti,  negli  stati  di  previsione  delle
amministrazioni competenti per  materia,  che  subentrano,  ai  sensi
della normativa  vigente,  nella  gestione  delle  residue  attivita'
liquidatorie degli organismi ed enti vigilati dallo Stato, sottoposti
a liquidazione coatta amministrativa in base all'articolo  12,  comma
40,  del  decreto-legge  6  luglio  2012,  n.  95,  convertito,   con
modificazioni, dalla legge  7  agosto  2012,  n.  135,  e  successive
modificazioni, le somme,  residuali  al  31  dicembre  2015,  versate
all'entrata del  bilancio  dello  Stato  dai  commissari  liquidatori
cessati dall'incarico. 
  20. Il Ministro dell'economia e  delle  finanze  e'  autorizzato  a
riassegnare, con propri decreti,  negli  stati  di  previsione  delle
amministrazioni interessate, le somme versate in entrata  per  essere
destinate  al  finanziamento  di  progetti  innovativi  nel   settore
informatico, previsti dalla legge 27 dicembre  2002,  n.  289,  dalla
legge 16 gennaio 2003, n. 3, nonche'  dalle  successive  disposizioni
legislative di modifica ed integrazione delle stesse, individuati  ed
approvati dall'Agenzia per l'Italia digitale. 
  21. Le somme stanziate sul capitolo 1896 dello stato di  previsione
del Ministero dell'economia e delle finanze, destinate al CONI per il
finanziamento dello  sport,  e  sul  capitolo  2295  dello  stato  di
previsione  del  Ministero  delle  politiche  agricole  alimentari  e
forestali,  destinate  agli  interventi  gia'  di  competenza   della
soppressa  Agenzia  per  lo  sviluppo  del  settore  ippico,  per  il
finanziamento del  monte  premi  delle  corse,  in  caso  di  mancata
adozione del decreto previsto dall'articolo 1, comma 281, della legge
30 dicembre 2004, n. 311, e successive  modificazioni,  o,  comunque,
nelle more dell'emanazione dello stesso, costituiscono determinazione
della quota parte delle entrate erariali ed  extraerariali  derivanti
da giochi pubblici con vincita in denaro affidati in concessione allo
Stato ai sensi del comma 282 del medesimo  articolo  1  della  citata
legge n. 311 del 2004. 
  22. Il Ministro dell'economia e delle  finanze  e'  autorizzato  ad
apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio negli  stati
di  previsione  delle  amministrazioni  interessate,  occorrenti  per
l'attuazione dell'articolo 10 del decreto-legge 31  agosto  2013,  n.
101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre  2013,  n.
125, relativo al trasferimento delle  risorse  umane,  strumentali  e
finanziarie del Dipartimento per lo sviluppo e la coesione  economica
del Ministero dello sviluppo economico alla Presidenza del  Consiglio
dei ministri e all'Agenzia per la coesione territoriale. 
  23. Il Ministro dell'economia e delle  finanze  e'  autorizzato  ad
apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio negli  stati
di  previsione  delle  amministrazioni  interessate,  occorrenti  per
l'attuazione del decreto del Presidente del  Consiglio  dei  ministri
emanato ai sensi dell'articolo 21,  comma  6,  del  decreto-legge  24
giugno 2014, n. 90, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  11
agosto 2014, n.  114,  concernente  il  trasferimento  delle  risorse
finanziarie e strumentali dalle scuole di formazione  unificate  alla
Scuola nazionale dell'amministrazione (SNA). 
  24.  Le  risorse  finanziarie  iscritte  nei  fondi  connessi  alla
sistemazione di partite contabilizzate in conto sospeso  nonche'  nei
fondi da destinare alle regioni, alle province autonome e agli  altri
enti territoriali, istituiti negli stati di previsione dei  Ministeri
interessati, in relazione all'eliminazione  dei  residui  passivi  di
bilancio e alla cancellazione dei residui passivi perenti, a  seguito
dell'attivita' di ricognizione svolta in attuazione dell'articolo 49,
comma 2, lettere c) e d), del decreto-legge 24 aprile  2014,  n.  66,
convertito, con modificazioni, dalla legge 23  giugno  2014,  n.  89,
sono ripartite con decreti del Ministro competente. 
  25. Il Ministro dell'economia e  delle  finanze  e'  autorizzato  a
provvedere, con propri decreti, alle variazioni compensative  per  il
triennio 2016-2018 tra i programmi  degli  stati  di  previsione  dei
Ministeri interessati e il capitolo 3465, articolo 2, dello stato  di
previsione dell'entrata, in  relazione  al  contributo  alla  finanza
pubblica previsto dal comma 6 dell'articolo 46 del  decreto-legge  24
aprile 2014, n. 66, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  23
giugno 2014, n. 89, e successive  modificazioni,  da  attribuire  con
decreto del Presidente del Consiglio  dei  ministri  a  carico  delle
regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano. 
  26. Il Ministro dell'economia e delle  finanze  e'  autorizzato  ad
apportare, con propri decreti, le variazioni di  bilancio  occorrenti
per la ripartizione, tra le diverse finalita' di spesa, delle risorse
finanziarie iscritte negli stati di previsione  del  Ministero  dello
sviluppo economico e del Ministero dell'ambiente e della  tutela  del
territorio e del mare in attuazione dell'articolo 19, commi  2  e  3,
del decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30. 
  27. Il Ministro dell'economia e delle  finanze  e'  autorizzato  ad
apportare, con  propri  decreti,  negli  stati  di  previsione  delle
amministrazioni interessate, le variazioni di bilancio occorrenti per
la riduzione degli stanziamenti  dei  capitoli  relativi  alle  spese
correnti per l'acquisto di beni e servizi in applicazione  di  quanto
disposto dall'articolo 2, comma 222-quater, della legge  23  dicembre
2009, n. 191, e successive modificazioni. 
  28. Per corrispondere alle eccezionali indilazionabili esigenze  di
servizio, il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato  a
ripartire tra le amministrazioni interessate, per l'anno  finanziario
2016, le risorse iscritte sul fondo istituito ai sensi  dell'articolo
3 della legge 22 luglio 1978, n. 385, nello stato di  previsione  del
Ministero dell'economia e delle finanze, nell'ambito  della  missione
«Fondi da ripartire», programma «Fondi da assegnare», capitolo  3026,
sulla base delle assegnazioni disposte  con  l'apposito  decreto  del
Presidente del Consiglio  dei  ministri.  Tali  assegnazioni  tengono
conto anche delle risorse finanziarie gia'  iscritte  sui  pertinenti
capitoli degli stati di previsione dei Ministeri interessati al  fine
di assicurare la tempestiva  corresponsione  delle  somme  dovute  al
personale e ammontanti al 50 per cento delle risorse complessivamente
autorizzate per le medesime finalita' nell'anno 2015. L'utilizzazione
delle risorse e' subordinata alla registrazione  del  citato  decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri  da  parte  dei  competenti
organi di controllo. 
  29. Per l'anno 2016, il Ministro dell'economia e delle finanze, nel
rispetto dell'invarianza degli effetti sui saldi di finanza pubblica,
e'  autorizzato  ad  apportare,  con   propri   decreti,   variazioni
compensative, in termini di competenza e di cassa, nell'ambito  degli
stati di previsione  di  ciascun  Ministero,  tra  i  capitoli  della
categoria 2 - consumi intermedi e i capitoli  della  categoria  21  -
investimenti fissi lordi, anche tra titoli diversi, restando in  ogni
caso precluso l'utilizzo degli stanziamenti  di  conto  capitale  per
finanziare spese correnti. La compensazione non  puo'  riguardare  le
spese predeterminate per legge. 
  30. Il Ministro dell'economia e delle  finanze  e'  autorizzato  ad
apportare, con propri decreti, su proposta dei  Ministri  competenti,
le variazioni compensative, anche tra programmi diversi del  medesimo
stato di previsione, in termini di residui, di competenza e di cassa,
che si rendano necessarie  nel  caso  di  sentenze  definitive  anche
relative ad esecuzione forzata nei  confronti  delle  amministrazioni
dello Stato. 
  31. In relazione al pagamento delle competenze accessorie  mediante
ordini collettivi di pagamento con il  sistema  denominato  «cedolino
unico», ai sensi dell'articolo 2, comma 197, della legge 23  dicembre
2009, n. 191, il Ministro dell'economia e delle finanze, su  proposta
del Ministro dell'interno, e' autorizzato  a  ripartire,  con  propri
decreti,  fra  gli  stati   di   previsione   delle   amministrazioni
interessate i fondi iscritti nello stato di previsione del  Ministero
dell'interno,  nell'ambito  della   missione   «Ordine   pubblico   e
sicurezza», programma «Servizio permanente dell'Arma dei  Carabinieri
per la tutela  dell'ordine  e  la  sicurezza  pubblica»  e  programma
«Pianificazione e coordinamento Forze  di  polizia»,  concernenti  il
trattamento accessorio del personale delle Forze  di  polizia  e  del
personale alle dipendenze della Direzione investigativa antimafia. 
  32. In relazione al pagamento delle competenze accessorie  mediante
ordini collettivi di pagamento con il  sistema  denominato  «cedolino
unico», ai sensi dell'articolo 2, comma 197, della legge 23  dicembre
2009, n. 191, il Ministro dell'economia e delle finanze, su  proposta
del Ministro della difesa, e' autorizzato ad  apportare,  con  propri
decreti,  le  variazioni  compensative  di  bilancio  concernenti  la
ripartizione delle competenze  accessorie,  iscritte  negli  appositi
fondi da ripartire dello stato  di  previsione  del  Ministero  della
difesa, nell'ambito della missione «Fondi  da  ripartire»,  programma
«Fondi da assegnare», spettanti al personale  delle  Forze  armate  e
dell'Arma dei carabinieri. 
  33. In relazione al pagamento delle competenze fisse  e  accessorie
mediante ordini collettivi di pagamento  con  il  sistema  denominato
«cedolino unico», ai sensi dell'articolo 2, comma 197, della legge 23
dicembre 2009, n. 191, il Ministro dell'economia e delle  finanze  e'
autorizzato a riassegnare nello stato  di  previsione  del  Ministero
della difesa le somme versate in entrata  concernenti  le  competenze
fisse ed accessorie del personale dell'Arma dei carabinieri in  forza
extraorganica presso le altre amministrazioni. 
  34.  Su   proposta   del   Ministro   dell'interno,   il   Ministro
dell'economia  e  delle  finanze  e'  autorizzato  ad  apportare   le
variazioni   compensative   negli   stati   di    previsione    delle
amministrazioni interessate, tra le spese  per  la  manutenzione  dei
beni acquistati nell'ambito delle dotazioni tecniche e logistiche per
le  esigenze  delle  sezioni   di   polizia   giudiziaria,   iscritte
nell'ambito della missione «Ordine pubblico e  sicurezza»,  programma
«Contrasto  al  crimine,  tutela  dell'ordine   e   della   sicurezza
pubblica». 
  35. Ai fini dell'attuazione del programma  di  interventi  previsto
dall'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 4 luglio  2014,  n.
102, finanziato ai sensi del  comma  12  del  medesimo  articolo,  il
Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato  ad  apportare,
con  propri  decreti,  su  proposta  del  Ministro   dello   sviluppo
economico,  variazioni  compensative,  in  termini  di  residui,   di
competenza e di cassa, tra i capitoli dello stato di  previsione  del
Ministero dello sviluppo economico relativi all'attuazione del citato
programma di  interventi  e  i  correlati  capitoli  degli  stati  di
previsione  del  Ministero  dell'economia  e  delle  finanze  e   del
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. 
 
 
  La presente legge, munita del sigillo dello Stato,  sara'  inserita
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato. 
    Data a Roma, addi' 28 dicembre 2015 
 
                             MATTARELLA 
    

                                Renzi, Presidente del  Consiglio  dei
                                ministri

                                Padoan,  Ministro   dell'economia   e
                                delle finanze

    
Visto, il Guardasigilli: Orlando 
 
          Avvertenza: 
              La presente legge e' pubblicata, per motivi di  massima
          urgenza, senza note, ai sensi  dell'art.  8,  comma  3  del
          regolamento   di   esecuzione   del   testo   unico   delle
          disposizioni  sulla  promulgazione   delle   leggi,   sulla
          emanazione dei decreti del Presidente  della  Repubblica  e
          sulle pubblicazioni ufficiali  della  Repubblica  italiana,
          approvato con decreto del Presidente  della  Repubblica  14
          marzo 1986, n. 217. 
              In supplemento  ordinario  alla  Gazzetta  Ufficiale  -
          Serie generale - del 20 gennaio 2016,  si  procedera'  alla
          ripubblicazione del testo della presente  legge,  corredata
          delle relative note, ai sensi dell'art.  10,  comma  3  del
          decreto del Presidente della Repubblica 28  dicembre  1985,
          n. 1092.