Art. 3 
 
                        Copertura finanziaria 
 
  1.  All'onere  derivante  dall'attuazione  della  presente   legge,
valutato in euro 1.580 annui ad anni alterni  a  decorrere  dall'anno
2016, si provvede mediante corrispondente riduzione delle  proiezioni
per gli anni 2016 e 2017 dello stanziamento  del  fondo  speciale  di
parte corrente iscritto, ai fini del  bilancio  triennale  2015-2017,
nell'ambito  del  programma  «Fondi  di  riserva  e  speciali»  della
missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero
dell'economia  e  delle  finanze  per   l'anno   2015,   allo   scopo
parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli
affari esteri e della cooperazione internazionale. 
  2. Ai sensi dell'articolo 17, comma 12,  della  legge  31  dicembre
2009, n. 196,  per  le  spese  di  missione  di  cui  all'articolo  5
dell'Accordo di cui all'articolo 1 della presente legge, il  Ministro
dell'istruzione,  dell'universita'  e  della  ricerca   provvede   al
monitoraggio dei relativi oneri e riferisce  in  merito  al  Ministro
dell'economia e delle finanze. Nel caso si  verifichino  o  siano  in
procinto di verificarsi scostamenti rispetto alle previsioni  di  cui
al comma 1, il Ministro dell'economia e  delle  finanze,  sentito  il
Ministro  competente,  provvede  mediante  riduzione,  nella   misura
necessaria alla copertura finanziaria del  maggior  onere  risultante
dall'attivita' di monitoraggio, delle dotazioni finanziarie di  parte
corrente  aventi  la  natura   di   spese   rimodulabili   ai   sensi
dell'articolo 21, comma 5, lettera b), della citata legge n. 196  del
2009, destinate alle spese  di  missione  nell'ambito  del  programma
«Sistema  universitario  e   formazione   post-universitaria»   della
missione «Istruzione universitaria e  formazione  post-universitaria»
dello   stato   di   previsione   del   Ministero    dell'istruzione,
dell'universita' e  della  ricerca.  Si  intende  corrispondentemente
ridotto, per il medesimo anno, di un ammontare pari all'importo dello
scostamento,  il  limite  di  cui  all'articolo  6,  comma  12,   del
decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni. 
  3. Il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  riferisce  senza
ritardo alle Camere con apposita relazione in merito alle cause degli
scostamenti e all'adozione delle misure di cui al comma 2. 
  4. Il Ministro dell'economia e  delle  finanze  e'  autorizzato  ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.