Art. 2. 1. I titoli italiani di «Laurea» e di «Diploma accademico di I livello» consentono al titolare: l'accesso ai corsi formativi delle Istituzioni di formazione superiore per il conseguimento del «Diplom magistra»; di proseguire gli studi nelle Istituzioni di formazione superiore ai fini del conseguimento del «Diplom spetsialista». Il diploma russo di «Baccalaureato» consente al titolare: l'accesso ad Universita' ed Istituti di livello universitario per il conseguimento del titolo di «Laurea specialistica/magistrale» e del «Diploma accademico di II livello» della durata legale di due anni; di proseguire lo studio in base a programmi abbreviati o accelerati nelle Universita' ed Istituti di livello universitario per conseguire la «Laurea specialistica/magistrale» per un periodo formativo non inferiore a 5 anni. 2. I titoli italiani di «Diploma di Laurea» e di «Laurea specialistica/magistrale» e il «Diplom spetsialista» ed il «Diplom magistra» russi, danno diritto ai loro titolari ad accedere agli studi per la preparazione della tesi per conseguire il grado accademico di «Kandidat nauk» nella Federazione Russa e il «Dottorato di ricerca» nella Repubblica italiana. 3. La definizione della corrispondenza tra i crediti ed il contenuto dei corsi di formazione risultanti dai titoli di studio di una delle Parti ed i crediti ed il contenuto dei corsi di formazione risultanti dai titoli di studio dell'altra Parte, necessari per accedere ad un corso di studi di livello superiore dell'altra Parte e' di competenza delle Universita' e Istituti di livello universitario, ovvero dell'Istituzione di formazione superiore ricevente, che puo', se necessario, richiedere allo studente o all'aspirante di svolgere corsi di formazione integrativi o utilizzare i crediti ottenuti in modo da abbreviare il periodo di formazione.