(Accordo-art. 2)
                               Art. 2. 
 
  1. I titoli italiani di «Laurea» e  di  «Diploma  accademico  di  I
livello» consentono al titolare: 
    l'accesso ai corsi  formativi  delle  Istituzioni  di  formazione
superiore per il conseguimento del «Diplom magistra»; 
    di proseguire gli studi nelle Istituzioni di formazione superiore
ai fini del conseguimento del «Diplom spetsialista». 
  Il diploma russo di «Baccalaureato» consente al titolare: 
    l'accesso ad Universita' ed Istituti di livello universitario per
il conseguimento del titolo di  «Laurea  specialistica/magistrale»  e
del «Diploma accademico di II livello» della  durata  legale  di  due
anni; 
    di  proseguire  lo  studio  in  base  a  programmi  abbreviati  o
accelerati nelle Universita' ed Istituti di livello universitario per
conseguire  la  «Laurea  specialistica/magistrale»  per  un   periodo
formativo non inferiore a 5 anni. 
  2.  I  titoli  italiani  di  «Diploma  di  Laurea»  e  di   «Laurea
specialistica/magistrale» e il «Diplom spetsialista»  ed  il  «Diplom
magistra» russi, danno diritto ai  loro  titolari  ad  accedere  agli
studi  per  la  preparazione  della  tesi  per  conseguire  il  grado
accademico di «Kandidat nauk» nella Federazione Russa e il «Dottorato
di ricerca» nella Repubblica italiana. 
  3.  La  definizione  della  corrispondenza  tra  i  crediti  ed  il
contenuto dei corsi di formazione risultanti dai titoli di studio  di
una delle Parti ed i crediti ed il contenuto dei corsi di  formazione
risultanti dai titoli  di  studio  dell'altra  Parte,  necessari  per
accedere ad un corso di studi di livello superiore  dell'altra  Parte
e'  di  competenza  delle   Universita'   e   Istituti   di   livello
universitario,  ovvero  dell'Istituzione  di   formazione   superiore
ricevente, che  puo',  se  necessario,  richiedere  allo  studente  o
all'aspirante  di  svolgere  corsi  di   formazione   integrativi   o
utilizzare i crediti ottenuti in modo da  abbreviare  il  periodo  di
formazione.