Art. 3. Il certificato sul periodo di studio, rilasciato dalle Universita' ed Istituti di livello universitario in conformita' con la legislazione della Repubblica italiana, e il diploma di formazione superiore incompiuta nonche' il certificato accademico, rilasciati dalle Istituzioni di formazione superiore in conformita' con la legislazione della Federazione Russa, sono riconosciuti quali documenti di studio che consentono ai loro possessori rispettivamente il proseguimento degli studi nelle Istituzioni di formazione superiore e nelle Universita' e Istituti di livello universitario, previa valutazione della formazione risultante dai suindicati documenti. La decisione sul riconoscimento della corrispondenza tra i crediti, il contenuto dei corsi di formazione ed il periodo di formazione risultanti dai titoli di studio di una Parte, ed i crediti, le valutazioni positive ed il contenuto dei corsi ed il periodo di formazione risultanti dai titoli di studio dell'altra Parte e' di competenza dell'Universita' o dell'Istituto di livello universitario e dell'Istituzione di formazione superiore riceventi.