(Accordo-art. 3)
                               Art. 3. 
 
  Il certificato sul periodo di studio, rilasciato dalle  Universita'
ed  Istituti  di  livello  universitario  in   conformita'   con   la
legislazione della Repubblica italiana, e il  diploma  di  formazione
superiore incompiuta nonche' il  certificato  accademico,  rilasciati
dalle Istituzioni di  formazione  superiore  in  conformita'  con  la
legislazione  della  Federazione  Russa,  sono   riconosciuti   quali
documenti di studio che consentono ai loro possessori rispettivamente
il  proseguimento  degli  studi  nelle  Istituzioni   di   formazione
superiore e nelle Universita' e Istituti  di  livello  universitario,
previa  valutazione  della  formazione  risultante   dai   suindicati
documenti. 
  La decisione sul riconoscimento della corrispondenza tra i crediti,
il contenuto dei corsi di formazione  ed  il  periodo  di  formazione
risultanti dai titoli di studio  di  una  Parte,  ed  i  crediti,  le
valutazioni positive ed il contenuto  dei  corsi  ed  il  periodo  di
formazione risultanti dai titoli di studio  dell'altra  Parte  e'  di
competenza dell'Universita' o dell'Istituto di livello  universitario
e dell'Istituzione di formazione superiore riceventi.