(Accordo-art. 4)
                               Art. 4. 
 
  1. I possessori dei titoli di studio di cui agli articoli 2 e 3 del
presente Accordo non sono esentati dall'osservanza dei  requisiti  di
accesso alle Universita' ed Istituti di livello universitario ed alle
Istituzioni di  formazione  superiore,  tra  cui  la  verifica  della
conoscenza della lingua  ufficiale  della  Parte  ricevente.  A  tale
riguardo, i possessori di un titolo conseguito al termine di un corso
di studi medi superiori, nel cui programma risultino non meno di  tre
anni di apprendimento della lingua del Paese ricevente,  sono  esenti
dagli esami di verifica della conoscenza di questa stessa lingua. 
  2. Il possessore di un titolo di studio superiore rilasciato da una
Universita' o Istituto di livello universitario o da una  Istituzione
di formazione superiore ha il diritto di usare nel  territorio  dello
Stato dell'altra Parte il nome autentico del titolo in forma piena  o
abbreviata, stabilita nel Paese di rilascio del documento.