Art. 4. 1. I possessori dei titoli di studio di cui agli articoli 2 e 3 del presente Accordo non sono esentati dall'osservanza dei requisiti di accesso alle Universita' ed Istituti di livello universitario ed alle Istituzioni di formazione superiore, tra cui la verifica della conoscenza della lingua ufficiale della Parte ricevente. A tale riguardo, i possessori di un titolo conseguito al termine di un corso di studi medi superiori, nel cui programma risultino non meno di tre anni di apprendimento della lingua del Paese ricevente, sono esenti dagli esami di verifica della conoscenza di questa stessa lingua. 2. Il possessore di un titolo di studio superiore rilasciato da una Universita' o Istituto di livello universitario o da una Istituzione di formazione superiore ha il diritto di usare nel territorio dello Stato dell'altra Parte il nome autentico del titolo in forma piena o abbreviata, stabilita nel Paese di rilascio del documento.