(Accordo-art. 6)
                               Art. 6. 
 
  1. Il presente Accordo entrera' in vigore alla  data  di  ricezione
della seconda delle  due  notifiche  con  cui  le  Parti  si  saranno
comunicate ufficialmente  l'avvenuto  espletamento  delle  rispettive
procedure interne necessarie alla sua entrata in vigore. 
  2. Il presente Accordo e' concluso per un periodo di cinque anni  e
la sua validita' si rinnova automaticamente per successivi termini di
cinque anni. 
  3. Ciascuna delle Parti ha il diritto  di  denunciare  il  presente
Accordo. La validita' dell'Accordo cessa alla scadenza  di  sei  mesi
dalla data di ricezione della relativa  notifica  scritta  dell'altra
Parte. 
  4. In caso di termine dell'Accordo,  le  sue  disposizioni  saranno
applicabili per i titoli di studio rilasciati prima della  cessazione
della validita', nonche' per i titolari e gli aspiranti a tali titoli
di studio, giunti nella Repubblica italiana o nella Federazione Russa
prima della cessazione della validita' del presente Accordo. I titoli
di studio da loro conseguiti saranno riconosciuti in conformita'  con
le disposizioni del presente Accordo. 
  Fatto a Roma il 3 dicembre 2009,  in  due  esemplari,  ciascuno  in
lingua italiana e russa, ambedue i testi facenti ugualmente fede. 
 
              Parte di provvedimento in formato grafico