Art. 6. 1. Il presente Accordo entrera' in vigore alla data di ricezione della seconda delle due notifiche con cui le Parti si saranno comunicate ufficialmente l'avvenuto espletamento delle rispettive procedure interne necessarie alla sua entrata in vigore. 2. Il presente Accordo e' concluso per un periodo di cinque anni e la sua validita' si rinnova automaticamente per successivi termini di cinque anni. 3. Ciascuna delle Parti ha il diritto di denunciare il presente Accordo. La validita' dell'Accordo cessa alla scadenza di sei mesi dalla data di ricezione della relativa notifica scritta dell'altra Parte. 4. In caso di termine dell'Accordo, le sue disposizioni saranno applicabili per i titoli di studio rilasciati prima della cessazione della validita', nonche' per i titolari e gli aspiranti a tali titoli di studio, giunti nella Repubblica italiana o nella Federazione Russa prima della cessazione della validita' del presente Accordo. I titoli di studio da loro conseguiti saranno riconosciuti in conformita' con le disposizioni del presente Accordo. Fatto a Roma il 3 dicembre 2009, in due esemplari, ciascuno in lingua italiana e russa, ambedue i testi facenti ugualmente fede. Parte di provvedimento in formato grafico