(Accordo-art. 1)
 
                               ACCORDO 
 
                    TRA IL MINISTRO DELL'INTERNO 
                      DELLA REPUBBLICA ITALIANA 
 
                                  E 
 
                      IL MINISTRO DELL'INTERNO 
                      DELLA REPUBBLICA FRANCESE 
 
IN MATERIA DI COOPERAZIONE BILATERALE PER L'ESECUZIONE DI  OPERAZIONI
                        CONGIUNTE DI POLIZIA 
 
    Il Ministro dell'interno della Repubblica  italiana  (di  seguito
«la Parte italiana») 
    e 
    il Ministro dell'interno della Repubblica  francese  (di  seguito
«la Parte francese»), 
    insieme denominati «le Parti»; 
    Intenzionati a promuovere tutte le iniziative bilaterali volte  a
contribuire al miglioramento della sicurezza interna  dei  rispettivi
Stati; 
    Al  fine  di  rinforzare  la  sicurezza  nelle  rispettive   aree
turistiche durante i periodi di alta  affluenza  e  in  generale  nei
rispettivi Stati in occasione di avvenimenti di grande richiamo; 
    Allo scopo di facilitare la realizzazione di missioni di pubblica
sicurezza e di assistenza ai cittadini dei rispettivi Paesi; 
    Fermamente decisi a sviluppare nuovi  strumenti  di  cooperazione
operativa tra le forze di sicurezza interna dei  rispettivi  Stati  e
tenendo a mente, a tal fine, gli strumenti giuridici di  cooperazione
del  Trattato   relativo   all'approfondimento   della   cooperazione
transfrontaliera, in  particolare  ai  fini  della  lotta  contro  il
terrorismo,  la  criminalita'  transfrontaliera   e   la   migrazione
illegale, firmato a Prüm il  27  maggio  2005,  della  Decisione  del
Consiglio dell'Unione europea 2008/615/GAI del  23  giugno  2008  sul
potenziamento della cooperazione transfrontaliera, in particolare, ai
fini  della  lotta   contro   il   terrorismo   e   la   criminalita'
transfrontaliera e della Decisione del Consiglio dell'Unione  europea
2008/616/GAI  del  23  giugno  2008  relativa  all'attuazione   della
Decisione 2008/615/GAI; 
    convengono quanto segue: 
 
                               Art. 1. 
 
                        Autorita' competenti 
 
    Le Autorita' competenti ai fini  dell'applicazione  del  presente
Accordo sono, ciascuna nell'ambito delle proprie attribuzioni: 
      per la Parte italiana: il Dipartimento della Pubblica Sicurezza
del Ministero dell'interno; 
      per  la  Parte  francese:  la  Direzione   della   Cooperazione
Internazionale del Ministero dell'interno.