(Accordo-art. 4)
                               Art. 4. 
 
                Uso di armi, munizioni e attrezzature 
 
    l.  Gli  agenti  dello  Stato  di   invio   che   partecipano   a
pattugliamenti ed operazioni congiunte nel territorio dello Stato  di
destinazione,  possono  indossare  l'uniforme  nazionale  e   possono
portare le armi, le munizioni e  le  attrezzature  al  cui  uso  sono
autorizzati dalla legislazione dello Stato  di  invio,  conformemente
alle condizioni concordate con l'Autorita' competente dello Stato  di
destinazione. 
    2. L'uso delle armi e'  consentito  solo  in  caso  di  legittima
difesa propria o altrui, ed e' soggetto al rispetto del diritto dello
Stato di destinazione.