(Accordo-art. 9)
                               Art. 9. 
 
                         Rapporto di lavoro 
 
    Gli agenti che, nel  quadro  del  presente  Accordo  operano  nel
territorio dello Stato dell'altra Parte, restano soggetti alle  norme
del diritto del lavoro vigenti nel proprio Stato, in  particolare  in
materia disciplinare.