(Accordo-art. 10)
                            Articolo 10. 
 
    Ciascuna delle Parti puo' respingere la richiesta  di  assistenza
di cui al presente Accordo, se ritiene che la stessa possa mettere  a
repentaglio la sovranita' o la sicurezza del proprio  Paese  o  altri
interessi,  o  se  sia  in  conflitto  con  la  propria  legislazione
nazionale.