(Accordo-art. 13)
                            Articolo 13. 
 
    Previo reciproco consenso delle  Parti,  il  testo  del  presente
Accordo  puo'  essere  modificato  o  integrato  tramite   protocolli
aggiuntivi che entreranno in vigore in  conformita'  all'articolo  14
del presente Accordo e costituiranno parte integrante dello stesso.