Articolo 3. 1. Ai fini dell'attuazione del presente Accordo: Gli organismi competenti delle Parti sono: Per la parte Italiana: Ministero dell'Interno - Dipartimento della Pubblica Sicurezza. Per la parte Kazaka: Ministero degli Affari Interni della Repubblica del Kazakhstan; Comitato per la Sicurezza Nazionale della Repubblica del Kazakhstan; Ufficio del Procuratore Generale della Repubblica del Kazakhstan; Agenzia della Repubblica del Kazakhstan per la Prevenzione dei Crimini Economici e della Corruzione (Polizia Tributaria); Servizio della Guardia Presidenziale della Repubblica del Kazakhstan; Ministero della Difesa della Repubblica del Kazakhstan; Comitato di Controllo Doganale del Ministero delle Finanze della Repubblica del Kazakhstan. 2. Gli organismi competenti delle Parti dovranno immediatamente informarsi reciprocamente tramite i canali diplomatici in caso di modifica delle loro denominazioni ufficiali. 3. Le Parti informeranno circa i punti di contatto degli organismi competenti dei rispettivi Stati tramite i canali diplomatici.