(Accordo-art. 3)
                             Articolo 3. 
 
    1. Ai fini dell'attuazione del presente Accordo: 
    Gli organismi competenti delle Parti sono: 
    Per la parte Italiana: 
      Ministero dell'Interno - Dipartimento della Pubblica Sicurezza. 
    Per la parte Kazaka: 
      Ministero degli Affari Interni della Repubblica del Kazakhstan; 
      Comitato  per  la  Sicurezza  Nazionale  della  Repubblica  del
Kazakhstan; 
      Ufficio  del  Procuratore   Generale   della   Repubblica   del
Kazakhstan; 
      Agenzia della Repubblica del Kazakhstan per la Prevenzione  dei
Crimini Economici e della Corruzione (Polizia Tributaria); 
      Servizio  della  Guardia  Presidenziale  della  Repubblica  del
Kazakhstan; 
      Ministero della Difesa della Repubblica del Kazakhstan; 
      Comitato di Controllo  Doganale  del  Ministero  delle  Finanze
della Repubblica del Kazakhstan. 
    2. Gli organismi competenti delle Parti  dovranno  immediatamente
informarsi reciprocamente tramite i canali  diplomatici  in  caso  di
modifica delle loro denominazioni ufficiali. 
    3.  Le  Parti  informeranno  circa  i  punti  di  contatto  degli
organismi  competenti  dei  rispettivi   Stati   tramite   i   canali
diplomatici.