Articolo 7. Ai fini del contrasto dell'immigrazione clandestina, gli organi competenti delle Parti, in conformita' con la loro legislazione nazionale, effettueranno uno scambio di informazioni su quanto segue: fatti relativi all'attraversamento clandestino dei confini dello Stato da parte di persone provenienti dai territori delle Parti; fatti relativi alla scoperta di documenti falsificati utilizzati per attraversare i confini statali delle Parti; attivita' perpetrate da gruppi di criminalita' organizzata coinvolti nell'immigrazione clandestina.