Art. 4 
 
 
                       Modifiche al titolo IV 
 
  1. All'articolo 62, i commi 2 e 3 sono abrogati. 
 
          Note all'art. 4: 
              - Il titolo IV del decreto ministeriale 27 aprile 1995,
          n.  392,  come  modificato  dal  presente  decreto,  e'  il
          seguente: 
 
                                  «TITOLO IV 
                                 Fondi scorta 
 
 
                                    Capo I 
                           Gestione dei fondi scorta 
 
              Art. 61 (Modalita' di gestione). - 1. Il  fondo  scorta
          e' costituito  inizialmente  con  versamento  sul  relativo
          conto, anche fruttifero, acceso all'uopo presso  l'istituto
          bancario, che svolge le  funzioni  di  cassiere  per  conto
          dell'istituto,  con  i  fondi   provenienti   dall'apposito
          finanziamento ministeriale disposto sulla base del  decreto
          del  Ministro  degli  affari  esteri  di  concerto  con  il
          Ministro del tesoro di cui al comma 7, art. 7, della  legge
          22 dicembre 1990, n. 401. 
              2. Per gli istituti istituiti dopo la data  di  entrata
          in vigore della legge 22 dicembre 1990, n. 401, il fondo e'
          costituito con le modalita' di cui  sopra  a  valere  sulle
          risorse ordinarie dell'istituto per un  ammontare  iniziale
          fissato con decreto del Ministro  degli  affari  esteri  di
          concerto con il Ministro del tesoro. 
              3. I prelevamenti dal fondo scorta sono effettuati,  su
          autorizzazione   della   rappresentanza    diplomatica    o
          dell'ufficio   consolare    competente    territorialmente,
          mediante trasferimento dal conto del fondo scorta a  quello
          di gestione dell'istituto, informandone il Ministero  degli
          affari esteri ed  il  Ministero  del  tesoro  -  Ragioneria
          centrale presso il  Ministero  degli  affari  esteri  entro
          trenta  giorni  dall'operazione.  La  relativa  cifra  deve
          essere reintegrata al fondo scorta non oltre  sette  giorni
          dopo   l'accreditamento   all'istituto   della    dotazione
          finanziaria annuale assegnata dal  Ministero  degli  affari
          esteri. 
              4. Al bilancio  consuntivo  dell'istituto  deve  essere
          allegato un elenco di  tutti  i  movimenti  effettuati  nel
          corso dell'anno sul fondo scorta, secondo lo schema di  cui
          all'allegato D, corredati degli attestati dell'istituto  di
          credito presso il quale e' aperto il relativo conto. 
              Art.  62  (Adeguamento  del   fondo   scorta).   -   1.
          L'ammontare iniziale  del  fondo  scorta  di  ogni  singolo
          istituto, costituito ai sensi del comma 7 dell'art. 7 della
          legge 22 dicembre 1990, n. 401, e del comma 2 dell'art.  61
          del presente  regolamento  puo'  essere  adeguato,  fino  a
          raggiungere  l'ammontare  fissato  con   apposito   decreto
          emanato dal Ministro degli affari esteri di concerto con il
          Ministro del tesoro, destinando  al  fondo  una  quota  del
          bilancio annuale dell'istituto  non  superiore  al  20  per
          cento delle uscite  complessive  di  cassa  risultanti  dal
          bilancio di previsione. L'istituzione e la soppressione  di
          una sezione staccata comportano di regola una revisione del
          fondo scorta dell'istituto fondatore, da  attuarsi  con  le
          modalita' di cui al comma 1 del presente articolo. 
              2. (Abrogato). 
              3. (Abrogato). 
              4. In caso di soppressione  di  un  istituto  il  fondo
          scorta costituito  presso  quest'ultimo  e'  trasferito  ad
          altro istituto sulla base di apposito decreto del  Ministro
          degli affari esteri di concerto con il Ministro del tesoro. 
              5. L'ammontare fissato con  il  suddetto  decreto  puo'
          essere modificato con successivo  decreto  emanato  con  le
          medesime modalita'.».