Art. 4 Modifiche al titolo IV 1. All'articolo 62, i commi 2 e 3 sono abrogati.
Note all'art. 4: - Il titolo IV del decreto ministeriale 27 aprile 1995, n. 392, come modificato dal presente decreto, e' il seguente: «TITOLO IV Fondi scorta Capo I Gestione dei fondi scorta Art. 61 (Modalita' di gestione). - 1. Il fondo scorta e' costituito inizialmente con versamento sul relativo conto, anche fruttifero, acceso all'uopo presso l'istituto bancario, che svolge le funzioni di cassiere per conto dell'istituto, con i fondi provenienti dall'apposito finanziamento ministeriale disposto sulla base del decreto del Ministro degli affari esteri di concerto con il Ministro del tesoro di cui al comma 7, art. 7, della legge 22 dicembre 1990, n. 401. 2. Per gli istituti istituiti dopo la data di entrata in vigore della legge 22 dicembre 1990, n. 401, il fondo e' costituito con le modalita' di cui sopra a valere sulle risorse ordinarie dell'istituto per un ammontare iniziale fissato con decreto del Ministro degli affari esteri di concerto con il Ministro del tesoro. 3. I prelevamenti dal fondo scorta sono effettuati, su autorizzazione della rappresentanza diplomatica o dell'ufficio consolare competente territorialmente, mediante trasferimento dal conto del fondo scorta a quello di gestione dell'istituto, informandone il Ministero degli affari esteri ed il Ministero del tesoro - Ragioneria centrale presso il Ministero degli affari esteri entro trenta giorni dall'operazione. La relativa cifra deve essere reintegrata al fondo scorta non oltre sette giorni dopo l'accreditamento all'istituto della dotazione finanziaria annuale assegnata dal Ministero degli affari esteri. 4. Al bilancio consuntivo dell'istituto deve essere allegato un elenco di tutti i movimenti effettuati nel corso dell'anno sul fondo scorta, secondo lo schema di cui all'allegato D, corredati degli attestati dell'istituto di credito presso il quale e' aperto il relativo conto. Art. 62 (Adeguamento del fondo scorta). - 1. L'ammontare iniziale del fondo scorta di ogni singolo istituto, costituito ai sensi del comma 7 dell'art. 7 della legge 22 dicembre 1990, n. 401, e del comma 2 dell'art. 61 del presente regolamento puo' essere adeguato, fino a raggiungere l'ammontare fissato con apposito decreto emanato dal Ministro degli affari esteri di concerto con il Ministro del tesoro, destinando al fondo una quota del bilancio annuale dell'istituto non superiore al 20 per cento delle uscite complessive di cassa risultanti dal bilancio di previsione. L'istituzione e la soppressione di una sezione staccata comportano di regola una revisione del fondo scorta dell'istituto fondatore, da attuarsi con le modalita' di cui al comma 1 del presente articolo. 2. (Abrogato). 3. (Abrogato). 4. In caso di soppressione di un istituto il fondo scorta costituito presso quest'ultimo e' trasferito ad altro istituto sulla base di apposito decreto del Ministro degli affari esteri di concerto con il Ministro del tesoro. 5. L'ammontare fissato con il suddetto decreto puo' essere modificato con successivo decreto emanato con le medesime modalita'.».