Art. 6 Modifiche al titolo VII 1. All'articolo 78, sono apportate le seguenti modificazioni: a) il comma 1 e' sostituito dal seguente: «1. L'attivita' di revisione dei conti e' affidata, con decreto del capo della rappresentanza diplomatica o dell'ufficio consolare competente, a due dipendenti di ruolo dell'amministrazione degli affari esteri e della cooperazione internazionale in servizio nella stessa citta' o nel medesimo Paese o in Paesi dell'area, designando, se possibile, il personale con funzioni amministrative o contabili di qualifica piu' elevata, ivi incluso quello dirigenziale.»; b) al comma 3 sono aggiunti in fine i seguenti periodi: «I revisori attestano, sulla base della documentazione a corredo del conto consuntivo, che i pagamenti effettuati dall'istituto corrispondano a prestazioni effettivamente rese per lo svolgimento delle attivita' istituzionali, nel rispetto delle norme italiane, nonche' delle norme e degli usi locali. Essi accertano altresi' l'avvenuta esecuzione e la verbalizzazione dei passaggi di consegne tra direttori.».
Note all'art. 6: - Il titolo VII del decreto ministeriale 27 aprile 1995, n. 392, come modificato dal presente decreto, e' il seguente: «TITOLO VII Revisione amministrativo-contabile Capo I Norme in materia di revisione Art. 78 (Revisori dei conti). - 1. L'attivita' di revisione dei conti e' affidata, con decreto del capo della rappresentanza diplomatica o dell'ufficio consolare competente, a due dipendenti di ruolo dell'amministrazione degli affari esteri e della cooperazione internazionale in servizio nella stessa citta' o nel medesimo Paese o in Paesi dell'area, designando, se possibile, il personale con funzioni amministrative o contabili di qualifica piu' elevata, ivi incluso quello dirigenziale. 2. I revisori restano in carica tre anni e possono essere riconfermati. 3. I revisori dei conti provvedono al riscontro degli atti di gestione, accertano la regolare tenuta dei libri e delle scritture contabili, eseguono anche individualmente verifiche di cassa almeno una volta all'anno in occasione della verifica del conto consuntivo, esaminano il bilancio di previsione nonche' i bilanci delle sezioni dell'istituto ove esistenti, le eventuali variazioni ad esso, ed il conto consuntivo e relativi consuntivi allegati; in particolare redigono un'apposita relazione sul bilancio preventivo da allegare alla relazione del capo dell'istituto, nonche' una relazione illustrativa sullo schema di conto consuntivo contenente l'attestazione circa la corrispondenza delle risultanze di bilancio con le scritture contabili e considerazioni in ordine alla regolarita' della gestione. I revisori attestano, sulla base della documentazione a corredo del conto consuntivo, che i pagamenti effettuati dall'istituto corrispondano a prestazioni effettivamente rese per lo svolgimento delle attivita' istituzionali, nel rispetto delle norme italiane, nonche' delle norme e degli usi locali Essi accertano altresi' l'avvenuta esecuzione e la verbalizzazione dei passaggi di consegne tra direttori. 4. Il capo della rappresentanza diplomatica o dell'ufficio consolare competente puo' disporre, quando lo ritenga opportuno, verifiche di cassa presso l'istituto e le sue sezioni da parte di uno o piu' revisori. Tale verifica e' effettuata in contraddittorio con l'impiegato preposto all'ufficio amministrazione e contabilita' dell'istituto, che puo' farsi assistere da altri impiegati dell'istituto stesso. L'esito di tali verifiche e' comunicato al direttore dell'istituto ed alla rappresentanza diplomatica o all'ufficio consolare cui compete la vigilanza dell'istituto. 5. Il trattamento di missione ai revisori dei conti che risiedono in altra citta' grava sul bilancio dell'istituto.».