Art. 6 
 
 
                       Modifiche al titolo VII 
 
  1. All'articolo 78, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) il comma 1 e' sostituito dal seguente: 
  «1. L'attivita' di revisione dei conti e' affidata, con decreto del
capo  della  rappresentanza  diplomatica  o  dell'ufficio   consolare
competente, a due  dipendenti  di  ruolo  dell'amministrazione  degli
affari esteri e della cooperazione internazionale in  servizio  nella
stessa citta' o nel medesimo Paese o in Paesi dell'area,  designando,
se possibile, il personale con funzioni amministrative o contabili di
qualifica piu' elevata, ivi incluso quello dirigenziale.»; 
    b) al comma 3 sono  aggiunti  in  fine  i  seguenti  periodi:  «I
revisori attestano, sulla base della  documentazione  a  corredo  del
conto  consuntivo,   che   i   pagamenti   effettuati   dall'istituto
corrispondano a prestazioni effettivamente rese  per  lo  svolgimento
delle attivita' istituzionali, nel  rispetto  delle  norme  italiane,
nonche' delle norme e  degli  usi  locali.  Essi  accertano  altresi'
l'avvenuta esecuzione e la verbalizzazione dei passaggi  di  consegne
tra direttori.». 
 
          Note all'art. 6: 
              - Il titolo VII  del  decreto  ministeriale  27  aprile
          1995, n. 392, come modificato dal presente decreto,  e'  il
          seguente: 
 
                                  «TITOLO VII 
                      Revisione amministrativo-contabile 
 
 
                                    Capo I 
                         Norme in materia di revisione 
 
              Art. 78 (Revisori  dei  conti).  -  1.  L'attivita'  di
          revisione dei conti e' affidata, con decreto del capo della
          rappresentanza   diplomatica   o   dell'ufficio   consolare
          competente, a due dipendenti di ruolo  dell'amministrazione
          degli affari esteri e della cooperazione internazionale  in
          servizio nella stessa citta' o  nel  medesimo  Paese  o  in
          Paesi dell'area, designando, se possibile, il personale con
          funzioni  amministrative  o  contabili  di  qualifica  piu'
          elevata, ivi incluso quello dirigenziale. 
              2. I revisori restano in  carica  tre  anni  e  possono
          essere riconfermati. 
              3. I revisori dei conti provvedono al  riscontro  degli
          atti di gestione, accertano la regolare tenuta dei libri  e
          delle scritture contabili, eseguono  anche  individualmente
          verifiche di cassa almeno una volta all'anno  in  occasione
          della verifica del conto consuntivo, esaminano il  bilancio
          di previsione nonche' i bilanci delle sezioni dell'istituto
          ove esistenti, le eventuali variazioni ad esso, ed il conto
          consuntivo e relativi consuntivi allegati;  in  particolare
          redigono un'apposita relazione sul bilancio  preventivo  da
          allegare alla relazione del capo dell'istituto, nonche' una
          relazione illustrativa sullo  schema  di  conto  consuntivo
          contenente l'attestazione  circa  la  corrispondenza  delle
          risultanze  di  bilancio  con  le  scritture  contabili   e
          considerazioni in ordine alla regolarita' della gestione. I
          revisori  attestano,  sulla  base  della  documentazione  a
          corredo del conto consuntivo, che  i  pagamenti  effettuati
          dall'istituto corrispondano  a  prestazioni  effettivamente
          rese per lo svolgimento delle attivita' istituzionali,  nel
          rispetto delle norme italiane, nonche' delle norme e  degli
          usi locali Essi accertano altresi' l'avvenuta esecuzione  e
          la verbalizzazione dei passaggi di consegne tra direttori. 
              4.  Il  capo   della   rappresentanza   diplomatica   o
          dell'ufficio consolare competente puo' disporre, quando  lo
          ritenga opportuno, verifiche di cassa presso  l'istituto  e
          le sue sezioni da  parte  di  uno  o  piu'  revisori.  Tale
          verifica e' effettuata in contraddittorio  con  l'impiegato
          preposto   all'ufficio   amministrazione   e   contabilita'
          dell'istituto, che puo' farsi assistere da altri  impiegati
          dell'istituto  stesso.  L'esito  di   tali   verifiche   e'
          comunicato   al    direttore    dell'istituto    ed    alla
          rappresentanza  diplomatica  o  all'ufficio  consolare  cui
          compete la vigilanza dell'istituto. 
              5. Il trattamento di missione ai revisori dei conti che
          risiedono   in   altra   citta'    grava    sul    bilancio
          dell'istituto.».